LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 22323-2018 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
B.M., C.L.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 263/5/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 18/01/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa LA TORRE MARIA ENZA.
RITENUTO IN FATTO
L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, indicata in epigrafe, che in controversia su impugnazione da parte di B.M. e C.L. di avviso di accertamento per riclassificazione e rivalutazione di rendita catastale, rigettava l’appello dell’Ufficio. La CTR, pur considerando sufficientemente motivato l’atto di riclassamento, L. n. 311 del 2004, ex art. 1, comma 335, riteneva “la motivazione contenuta nell’avviso di accertamento non rituale nella misura in cui riconduce l’immobile ad una microzona diversa”.
La contribuente è rimasta intimata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Col secondo motivo si deduce difetto di giurisdizione, sulla erronea determinazione della microzona, rientrando la identificazione della microzona nell’ambito delle materie oggetto di determina dell’Agenzia delle entrate, impugnabile presso il giudice amministrativo.
Rilevato che tale motivo involge motivi di giurisdizione per i quali- in assenza di giurisprudenza consolidata- la sezione semplice non può decidere, ex art. 360 c.p.c., n. 1, giacchè la giurisdizione è delegata per legge alle Sezioni Unite di questa Corte.
P.Q.M.
Rimette gli atti al Primo Presidente per i provvedimenti di sua competenza.
Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2019.
Depositato in cancelleria il 14 novembre 2019