LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 26316-2018 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
P.E.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1876/3/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 26/03/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LA TORRE MARIA ENZA.
RITENUTO
che:
L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, indicata in epigrafe, che in controversia su impugnazione di avviso di accertamento per rendita catastale, ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’Ufficio in quanto notificato avvalendosi di soggetto privato (società nexive): notifica ritenuta inesistente.
La contribuente è rimasta intimata.
CONSIDERATO
che:
Col primo motivo l’Agenzia denuncia violazione di legge, per avere la CTR ritenuto inesistente la notifica dell’appello notificato da soggetto privato;
col secondo motivo si deduce violazione dell’art. 156 c.p.c. per avere pronunciato la nullità della notifica nonostante il raggiungimento dello scopo.
Che la questione relativa alla inesistenza ovvero nullità della notifica di atti impositivi tramite posta privata, nonchè della correlata questione della sanatoria della notifica per la costituzione in giudizio del controricorrente/appellato, è stata rimessa alle Sezioni Unite di questa Corte, con ordinanze interlocutorie n. 10276 del 12/04/2019 e n. 11016 del 19/04/2019.
P.Q.M.
Rinvia a nuovo ruolo, in attesa della decisione delle Sezioni Unite.
Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2019.
Depositato in cancelleria il 14 novembre 2019