LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 26990-2018 proposto da:
N.T., R.N., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA BALDO DEGLI UBALDI 66, presso lo studio dell’avvocato SIMONA RINALDI GALLICANI, rappresentati e difesi dall’avvocato GIORGIO LA MALFA;
– ricorrenti –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1928/9/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE dell’EMILIA ROMAGNA, depositata il 10/07/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa LA TORRE MARIA ENZA.
RITENUTO
che:
R.N. e N.T. ricorrono per la cassazione della sentenza della CTR dell’Emilia Romagna, che in controversia su impugnazione di avviso di liquidazione per imposta di registro, ipotecaria e catastale anno 2012, relativamente a contratto di compravendita reg. il 28.2.2012, ha accolto l’appello dell’Ufficio.
Con l’atto indicato, registrato D.L. n. 194 del 2009, ex art. 2, comma 4 bis conv. in L. n. 25 del 2010, era stata liquidata una maggiore imposta di registro e catastale per decadenza dai benefici provvisoriamente concessi, rilevata la violazione del D.M. 26 luglio 2012, art. 1, comma 2, che prevede l’attestazione di una specifica annotazione negli atti del catasto per gli l, immobili strumentali all’attività agricola, attestante la ruralità e il vincolo pertinenziale del fabbricato.
L’Agenzia delle entrate non ha resistito.
Col primo motivo si deduce violazione di legge, ex art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione al D.M. 26 luglio 2012, art. 1, comma 2; art. 817,818,2135 c.c..
Col secondo motivo si deduce violazione del D.L. n. 194 del 2009, art. 2, comma 4 bis conv. in L. n. 25 del 2010.
CONSIDERATO
che:
non sussistono i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c..
P.Q.M.
Rinvia alla sezione quinta civile della Corte.
Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2019.
Depositato in cancelleria il 14 novembre 2019