LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –
Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA DI CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE sul ricorso 10093/2019 proposto da:
N.M.P., domiciliato in Roma, P.zza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’Avvocato Brachetti Serena, giusta procura in calce al ricorso per cassazione;
– ricorrente –
contro
RICORSO NON NOTIFICATO AD ALCUNO;
avverso l’ordinanza n. 7201/2019 della CORTE DI CASSAZIONE, depositata il 13/03/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2/10/2019 dal cons. Dott. PARISE CLOTILDE.
RILEVATO
che con ordinanza di questa Corte n. 7201 depositata il 13 marzo 2019 era dichiarato inammissibile il ricorso proposto da N.M.P., non notificato ad alcuno, e alle pagine nn. 4 e 5 della motivazione, paragrafo 8, e nel dispositivo di detta ordinanza si dava atto della sussistenza dei presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17;
rilevato che il ricorrente suindicato risulta invece ammesso al patrocinio a spese dello Stato con Delib. del C.O.A. di Perugia 28 giugno 2018.
RITENUTO
che la citata ordinanza appare affetta da errore materiale (Cass. n. 13935/2017) e che occorre procedere alla correzione della stessa nei termini di cui in dispositivo;
visti gli artt. 391 bis e 380 bis c.p.c.
P.Q.M.
Dispone la correzione dell’errore materiale contenuto nel dispositivo dell’ordinanza n. 7201/2019 nel senso che, ove è scritto “Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, giusta lo stesso art. 13, comma 1 bis”, deve leggersi ed intendersi “Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, giusta lo stesso art. 13, comma 1 bis”.
Dispone altresì la correzione della motivazione della stessa ordinanza, nel senso che, ove alle pagine n. 4 e n. 5 (paragrafo 8) è scritto “Si dà atto, altresì, – in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) – della sussistenza dei presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17”, deve leggersi ed intendersi “Si dà atto, altresì, dell’insussistenza dei presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, essendo il ricorrente stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato”.
Manda alla Cancelleria per l’annotazione della presente ordinanza in calce all’ordinanza n. 7201/2019 di questa Corte.
Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2019.
Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2019