LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –
Dott. TRIA Lucia – Consigliere –
Dott. SAMBITO Maria Giovanna – rel. Consigliere –
Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 7275/2018 proposto da:
I.D., rappresentato e difeso dall’avvocato Zuppelli Luca, giusta procura in calce al ricorso, domiciliato in Roma presso la cancelleria della Corte di cassazione;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno;
– intimato –
avverso il decreto n. 244/20:18 del Tribunale di Brescia, depositato il 2/2/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/10/2019 dal cons. Dott. SAMBITO MARIA GIOVANNA.
FATTI DI CAUSA
I.D., cittadino del Mali, ricorre per la cassazione del decreto che ha rigettato la sua richiesta di protezione internazionale per violazione di legge. L’amministrazione ha depositato un atto di costituzione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso è improcedibile, a norma dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2: non è stata, infatti, depositata copia autentica del provvedimento impugnato.
Non va disposto sulle spese, dato il mancato svolgimento di attività difensiva da parte del Ministero.
P.Q.M.
Dichiara improcedibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2019.
Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2019