LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –
Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –
Dott. FANTICINI Giovanni – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 22792-2014 proposto da:
AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
CAD 2000 SRL;
– intimato –
Nonchè da:
EQUITALIA NORD SPA, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZA BARBERINI 12, presso lo studio dell’avvocato ALFONSO MARIA PAPA MALATESTA, che lo rappresenta e difende;
– ricorso successivo –
contro
AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI;
– intimata –
e contro
CAD 2000 SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ROMEO ROMEI 27, presso lo studio dell’avvocato BEATRICE AURELI, rappresentato e difeso dall’avvocato ENRICO EDOARDO ANGELO CANEPA;
– controricorso con ricorso incidentale –
contro
EQUITALIA NORD SPA, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZA BARBERINI 12, presso lo studio dell’avvocato ALFONSO MARIA PAPA MALATESTA, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente all’incidentale –
avverso la sentenza n. 210/2014 della COMM. TRIB. REG. della Liguria, depositata il 19/02/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 28/05/2019 dal Consigliere Dott. GIOVANNI FANTICINI.
RILEVATO
che:
– C.A.D. 2000 S.r.l. impugnava la cartella di pagamento, recante pretesa tributaria dell’Agenzia delle Dogane di Genova, notificatale dall’agente della riscossione Equitalia Sestri S.p.A.;
– la C.T.P. di Genova, dando atto del parziale sgravio della cartella, respingeva il ricorso;
– la C.T.R. della Liguria, con la sentenza n. 210/3/2014 del 19/2/2014, accoglieva l’appello di CAD 2000 ritenendo illegittimo l’atto impugnato per nullità dell’iscrizione a ruolo e della cartella stessa, in quanto erano stati indicati, quali responsabili dei relativi procedimenti, i funzionari apicali degli uffici e non già i funzionari che avevano materialmente gestito le pratiche;
– avverso tale decisione l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli propone ricorso per cassazione basato su un unico motivo;
– anche Equitalia Nord (già Equitalia Sestri) S.p.A. propone ricorso, affidato a due motivi;
– resiste con controricorso la CAD 2000 S.r.l., che a sua volta impugna la sentenza con ricorso incidentale articolato in quattro motivi.
CONSIDERATO
che:
1. L’Agenzia delle Dogane ed Equitalia Nord (col secondo motivo) deducono violazione e falsa applicazione (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) del D.L. n. 248 del 2007, art. 36, comma 4 – ter, con riguardo all’indicazione dell'”effettivo” responsabile del procedimento – e L. n. 241 del 1990, art. 5, comma 2, concernente l’individuazione del responsabile nel funzionario dirigente di ciascuna unità organizzativa.
Il motivo è fondato.
Infatti, questa Corte ha già statuito che “… è tuttavia sufficiente, al fine di non incorre nella detta nullità (D.L. n. 248 del 2007, ex art. 36, comma 4 – ter), l’indicazione di persona responsabile del procedimento, a prescindere quindi dalla funzione (apicale o meno) della stessa effettivamente esercitata; siffatta indicazione appare peraltro sufficiente ad assicurare gli interessi sottostanti alla detta indicazione, e cioè la trasparenza dell’attività amministrativa, la piena informazione del cittadino (anche ai fini di eventuali azioni nei confronti del responsabile) e la garanzia del diritto di difesa” (così Cass., Sez. 6-T, Ordinanza n. 3533 del 23/2/2016; nello stesso senso, Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 11130 del 9/5/2018).
Ne consegue la cassazione della decisione impugnata con rinvio ad altra sezione della C.T.R. ligure.
2. Restano assorbiti il primo motivo del ricorso di Equitalia Nord (riguardante la presunzione, tratta dalla C.T.R., circa l’impossibilità del funzionario dirigente di essere a conoscenza della pratica) e i motivi secondo, terzo e quarto del ricorso incidentale di CAD 2000 (attinenti alle altre censure svolte nel merito).
3. Quanto al primo motivo del ricorso incidentale di CAD 2000, la doglianza concerne la pretesa inesistenza della notificazione della cartella impugnata (violazione o falsa applicazione degli artt. 148,149 e 156 c.p.c. e del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26).
Il motivo è inammissibile per violazione dell’art. 366 c.p.c. posto che tutti pretesi vizi dedotti nel ricorso si riferiscono al procedimento di notificazione della cartella di pagamento senza che la parte abbia provveduto a riportare o a trascrivere nell’atto introduttivo gli atti del predetto procedimento rilevanti ai fini della decisione del giudice di legittimità.
4. In conclusione, il ricorso è accolto e la sentenza cassata con rinvio alla C.T.R. della Liguria, in diversa composizione, per l’ulteriore esame e anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
5. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente incidentale CAD 2000 S.r.l., dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
P.Q.M.
La Corte:
accoglie il primo motivo del ricorso di Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e il secondo motivo del ricorso di Equitalia Nord S.p.A.;
dichiara inammissibile il primo motivo del ricorso di CAD 2000 S.r.l.;
dichiara assorbiti gli ulteriori motivi dei ricorsi di Equitalia Nord e di CAD 2000;
cassa la decisione impugnata con rinvio alla C.T.R. della Liguria, in diversa composizione, anche per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente incidentale CAD 2000 S.r.l., dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Quinta Sezione Civile, il 28 maggio 2019.
Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2019