LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –
Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –
Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7740/2015 R.G. proposto da S.G., elettivamente domiciliato in Roma via Flaminia 48, presso l’avv. Morlino Francesca, rappresentato e difeso dall’avv. Bazzola Cristina giusta delega in calce all’istanza per cessazione della materia del contendere e nomina di nuovo difensore;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per legge;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo (L’Aquila – Sez. staccata di Pescara), Sez. 9, n. 937/09/14 del 18 febbraio 2014, depositata l’11 settembre 2014, non notificata.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 settembre 2019 dal Consigliere Botta Raffaele.
FATTO E DIRITTO
1. Vista l’istanza del 4 dicembre 2018 presentata dall’Agenzia delle entrate con la quale si chiede che la Corte dichiari l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere avendo la società contribuente presentato domanda di definizione della controversia ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, convertito con modificazioni dalla L. n. 96 del 2017, e provveduto al pagamento previsto per il perfezionamento della definizione.
2. Vista la documentazione allegata alla predetta istanza rappresentata dalla nota dell’Agenzia delle entrate, Direzione Provinciale di Chieti attestante la regolarità della domanda di definizione della controversia presentata dal contribuente e dell’avvenuto pagamento del dovuto.
3. Vista altresì l’istanza depositata dal ricorrente il 12 settembre 2019 unitamente ad atto di costituzione di nuovo difensore che ribadisce quanto sopra.
4. Ritenuto che in considerazione delle ragioni della definizione della controversia sia giustificata la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere. Compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 24 settembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2019