Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.29663 del 14/11/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

ricorso proposto da:

FONTE SANTAFIORA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DELLA SCROFA 57, presso lo stadio dell’avvocato RUSSO CORVACE GIUSEPPE, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato PIZZONIA GIUSEPPE;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Diretore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

Avverso la sentenza n. 7/2011 della COMM. TRIB. REG: di ROMA, depositata il 03/01/2011;

udita la relazione della causa svoltaa nella camera di consiglio del 25/9/2019 dal Consigliere Dott. MONDINI ANTONIO.

PREMESSO Che:

1. la controversia che occupa è stata proposta dalla società per azioni Fonte Santafiora per ottenere la cassazione della sentenza emessa dalla commissione tributaria regionale del Lazio, in data 3 gennaio 2011, n. 7, con la quale è stato dichiarato legittimo l’avviso di accertamento per Irap e Iva dell’anno 2003 emesso dall’Agenzia delle Entrate nei confronti di essa ricorrente;

2. L’Agenzia ha resistito con controricorso;

3. nel frattempo, a seguito della ridetta sentenza, l’Agenzia ha notificato alla società contribuente una cartella esattoriale per gli importi oggetto dell’avviso;

4. La società Fonte Santafiora ha impugnato la cartella;

5.l’impugnazione è stata accolta in primo grado e respinta in secondo grado; 6.contro la sentenza d’appello la società Santafiora ha proposto ricorso per cassazione e la causa è stata iscritta al n. R.G. 18877/2013;

7. la società, depositando documentazione atta a comprovare l’utile avvilimento della procedura di definizione delle liti tributarie di cui alla L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 618, con riguardo alla lite relativa alla cartella, ha chiesto emettersi contestuale dichiarazione di cessazione della materia del contendere relativamente alla lite che occupa ed alla lite inscritta al n. R.G.18877/2013;

8. ai fini della definizione di entrambe le liti, tra loro connesse oggettivamente, la causa che occupa e quella iscritta al n. R.G.18877 sono state rinviate a nuovo con ordinanza 20 marzo 2019, con la quale è stato altresì fissato termine alla Agenzia delle Entrate per dichiarare formalmente la propria adesione o non adesione alla richiesta formulata dalla società ricorrente;

9. L’Agenzia, con nota in data 10 maggio 2019, ha dato atto dell’avvenuto pagamento, da parte della società contribuente, del debito portato nella cartella impugnata ed ha dichiarato di ritenere cessata la materia del contendere in riferimento alla causa relativa alla cartella (n. R.G.18877/2013);

10. atteso che l’avviso di accertamento oggetto della presente controversia è l’atto presupposto della cartella ed atteso il contenuto della nota dell’Agenzia delle Entrate, va dichiarata la cessazione della materia del contendere con compensazione di spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

dichiara cessata la materia del contendere;

compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 25 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2019

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