LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –
Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 15762-2018 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
NORD PELLAMI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TACITO, 90, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRA PIANA, rappresentata e difesa dall’avvocato GAETANO TROIANI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 193/5/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del VENETO, depositata il 15/02/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/07/2019 dal Consigliere Relatore Dott. PIERPAOLO GORI.
RILEVATO
che:
– Con sentenza n. 193/5/18 depositata in data 15 febbraio 2018 la Commissione tributaria regionale del Veneto accoglieva l’appello proposto dalla società Nord Pellami Srl avverso la sentenza n. 53/1/16 della Commissione tributaria provinciale di Vicenza che aveva rigettato il ricorso avverso il provvedimento di revoca dell’autorizzazione ad effettuare operazioni intracomunitarie (iscrizione Vies) ai fini IVA 2006 e 2007;
– Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate deducendo un unico motivo. La contribuente ha depositato controricorso.
CONSIDERATO
che:
– In via preliminare, la contribuente eccepisce l’inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza, non avendo l’Agenzia riportato, a sostegno della doglianza in cui lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c., le domande ed eccezioni su cui la CTR non si sarebbe pronunciata, e per aver l’Agenzia fatto valere un vizio di omessa pronuncia e non un vizio motivazionale di motivazione apparente o contraddittoria;
Le eccezioni sono infondate in quanto, premesso che l’appello accolto con la sentenza asseritamente nulla era della contribuente, nel ricorso per cassazione l’Agenzia ha non solo richiamato ampiamente la sentenza censurata, ma anche sintetizzato il contenuto della domanda portata avanti alla CTR (“Il giudizio d’appello deciso con la sentenza oggi impugnata concerneva l’impugnativa avanzata dalla società Nord Pellami avverso la sentenza della CTP di Vicenza n. 53/01/2016 del 15/1/2016 di rigetto del ricorso della società avverso il provvedimento di revoca dell’iscrizione Vies n. (…)”), diretta alla declaratoria di illegittimità del provvedimento di revoca dell’iscrizione Vies. Infine, nella sua prospettazione, l’Agenzia ha fatto valere ritualmente un vizio di ultrapetizione richiamando pure le pertinenti previsioni di legge, art. 112 c.p.c. e 360 c.p.c., comma 1, n. 4;
– Con un unico motivo – dedotto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4- l’Agenzia ricorrente lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c., per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato;
– Il motivo è fondato. La Corte reitera l’insegnamento secondo cui “Il principio della corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato, la cui violazione determina il vizio di ultrapetizione, implica unicamente il divieto, per il giudice, di attribuire alla parte un bene non richiesto o, comunque, di emettere una statuizione che non trovi corrispondenza nella domanda, ma non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti di causa autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti. Tale principio deve quindi ritenersi violato ogni qual volta il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri alcuno degli elementi obiettivi di identificazione dell’azione (“petitum” e “causa petendi”), attribuendo o negando ad alcuno dei contendenti un bene diverso da quello richiesto e non compreso, nemmeno implicitamente o virtualmente, nella domanda, ovvero, pur mantenendosi nell’ambito del “petitum”, rilevi d’ufficio un’eccezione in senso stretto che, essendo diretta ad impugnare il diritto fatto valere in giudizio dall’attore, può essere sollevata soltanto dall’interessato, oppure ponga a fondamento della decisione fatti e situazioni estranei alla materia del contendere, introducendo nel processo un titolo (“causa petendi”) nuovo e diverso da quello enunciato dalla parte a sostegno della domanda.” (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 6945 del 22/03/2007 – Rv. 595963 – 01; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 29200 del 13/11/2018 – Rv. 651581 – 01);
– Nel caso di specie, la sentenza tanto nella ricostruzione del fatto quanto della motivazione fa riferimento a fatti processuali non pertinenti, non richiamando neppure l’oggetto della sentenza impugnata della CTP, n. 53/1/16, ma altre due sentenze, evidentemente rese tra le medesime parti ma con diverso oggetto, come si legge nello svolgimento del fatto, ossia avvisi di accertamento, notificati anche ai soci, ma non il provvedimento di revoca dell’iscrizione Vies;
– Ad ulteriore esempio, in motivazione si legge “va pertanto respinto l’appello incidentale dell’Ufficio”, quando nessun appello incidentale risulta essere stato proposto. Ancora, nel dispositivo si legge “accoglie i ricorsi introduttivi del giudizio proposti da Nord Pellami e S.A.”, quando è pacifico che quest’ultimo non era parte del processo, e che il ricorso introduttivo era uno solo. E’ dunque palese il vizio di ultrapetizione, dal momento che il giudice ha attribuito un bene non richiesto, ad un soggetto che non era parte, emettendo statuizioni che non trovano corrispondenza nella domanda e dalla lettura della sentenza va escluso l’errore materiale, in quanto l’ultrapetizione nei termini sopra indicati è confermata più volte nel corso della motivazione;
– Pertanto, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata viene cassata, con rinvio al giudice a quo per nuovo esame del profilo accolto, dei profili assorbiti, e per il regolamento della spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR del Veneto, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione al profilo accolto e a quelli rimasti assorbiti, e per il regolamento delle spese di lite.
Così deciso in Roma, il 9 luglio 2019.
Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2019