Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.29768 del 15/11/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25989-2017 proposto da:

D.P.S.A., elettivamente domiciliato in ROMA, V. ELEONORA D’ARBOREA 30, presso lo studio dell’avvocato BERNARDO CARTONI, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE 13756881002;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1554/13/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di MILANO, depositata il 06/04/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE D.P.S.A. ha impugnato con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, la sentenza resa dalla CTR Lombardia indicata in epigrafe con la quale è stato respinto l’appello proposto dal contribuente avverso la sentenza di primo grado, con la quale era stata ritenuta la legittimità della notificazione della cartella di pagamento relativa al pagamento di somme dovute a titolo di Irpef per gli anni 2008, 2009 e 2010.

Secondo la CTR l’appello si era limitato a riprodurre il contenuto del ricorso senza contestare il contenuto della sentenza di primo grado.

Il giudice di appello aggiungeva che le eccezioni concernenti il difetto di sottoscrizione erano state correttamente ritenute inammissibili perchè riferite solo nei confronti dell’Agente della Riscossione. Evidenziava, ancora, che la notificazione della cartella era avvenuta a mezzo ufficiale della riscossione a mani del portiere e non a mezzo posta con le forme di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, lett. b) bis, non rilevando la prova delle ricerche delle persone indicate all’art. 139 c.p.c.

L’Agenzia delle entrate Riscossione non si è costituita in giudizio.

Con il primo motivo si deduce la nullità della sentenza che aveva fatto riferimento a circostanze non presenti nel procedimento in ordine alla nullità di un avviso di accertamento inesistente e non oggetto di lite.

La censura è inammissibile, non attingendo alcuna ratio decidendi della lite che ha fondato il rigetto dell’appello sulla ritenuta correttezza della notificazione della cartella. Nè la parte ricorrente ha prospettato il vizio di omessa pronunzia su alcune delle censure esposte in appello, limitandosi ad indicare tali omissioni per evidenziare il carattere inconferente della motivazione.

Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione del D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 39. La CTR avrebbe erroneamente ritenuto inammissibili le censure spiegate con riguardo all’assenza di sottoscrizione del ruolo in quanto rivolte nei confronti del solo Agente della riscossione, senza accertare che il suddetto avesse chiamato in causa l’amministrazione fiscale, in mancanza della quale doveva ritenersi pienamente legittimato a resistere alle censure proposte.

Con il terzo motivo si deduce la violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, della L. n. 890 del 1982, art. 7 e dell’art. 139 c.p.c. La CTR avrebbe omesso di considerare che la notifica della cartella era invalida essendo mancata la raccomandata informativa all’esito della consegna dell’atto al portiere.

Il terzo motivo è infondato e assorbe l’esame del secondo.

Ed invero, giova ricordare che il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. b), recita: “la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente è eseguita secondo le norme stabilite dall’art. 137 c.p.c. e ss., con le seguenti modifiche: a) la notificazione è eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall’ufficio (delle imposte); b) il messo deve fare sottoscrivere dal consegnatario l’atto o l’avviso ovvero indicare i motivi per i quali il consegnatario non ha sottoscritto; b-bis) se il consegnatario non è il destinatario dell’atto o dell’avviso, il messo consegna o deposita la copia dell’atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all’originale e alla copia dell’atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell’atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell’avvenuta notificazione dell’atto o dell’avviso, a mezzo di lettera raccomandata”

Va ancora precisato che tale disposizione prevede esclusivamente la spedizione di una “lettera raccomandata”, non quindi di una raccomandata con avviso di ricevimento (Cass. n. 20863/2017; n. 2868/2017; Cass. n. 17235/2017).

Orbene, risulta accertato in fatto dalla CTR, quindi non ulteriormente sindacabile in questa sede, che la previsione speciale citata sia stata pienamente rispettata dall’agente notificatore. Tanto è sufficiente per escludere la fondatezza della censura esposta dalla parte ricorrente, ove viene dedotta l’assenza di raccomandata informativa che il giudice di merito ha invece acclarato essere avvenuta in relazione al rispetto delle modalità di notificazione di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, lett. b) bis.

Rimane assorbito il secondo motivo, attenendo a questioni (difetto di sottoscrizione del ruolo) che avrebbero dovuto essere prospettate in sede di impugnazione del primo atto con il quale il contribuente venne a conoscenza delle stesse- appunto rappresentato dalla cartella ritualmente notificata-.

Il ricorso va quindi rigettato. Nulla sulle spese, dando atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, comma 1 bis dell’art. 13, comma 1 quater.

PQM

Rigetta il ricorso.

Dà atto ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, comma 1 bis dell’art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, il 26 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2019

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