Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.29769 del 15/11/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2792-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. *****, in persona del Direttore in carica, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C.V., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato VINCENZO TARANTO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4278/5/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE, di PALERMO SEZIONE DISTACCATA di CATANIA, depositata il 09/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, contro C.V., in proprio e quale erede di I.G., che si è costituita, avverso la sentenza della CTR della Sicilia con la quale, confermando la sentenza di primo grado, è stato rigettato l’appello proposto dall’Ufficio, confermando la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso dei contribuenti avverso il provvedimento di silenzio rifiuto opposto dall’Amministrazione sull’istanza di rimborso del 90% dell’IRPEF, corrisposta per gli anni 1990, 1991, 1992 mediante istanza presentata in adesione alla disposizione sul condono previste dalla L. n. 289, del 2002, art. 9, comma 17.

La ricorrente prospetta, con il primo motivo, la violazione della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, nonchè della L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, e della VI Dir. CEE n. 388 del 1977, essendo pacifico che la parte contribuente avesse svolto attività di lavoro autonomo, non potendo pertanto godere del chiesto rimborso.

La censura è inammissibile. Ed invero, a fronte della statuizione del giudice di merito che ha dato atto della circostanza che “non risulta che i richiedenti svolgessero attività d’impresa” e che l’Agenzia “nulla dice specificamente (…)sul caso concreto, non specificando nè i tributi di che trattasi nè la sussistenza di prova del reale versamento nè quant’altro riguardi concretamente il caso in esame, limitandosi ad indicare solo la data della richiesta di rimborso” l’Agenzia ha dedotto nel motivo di ricorso che fosse pacifica la natura dell’attività di lavoro autonomo svolta dai contribuenti sulla base della documentazione prodotta in primo grado, senza tuttavia indicare nè contestare la decisione impugnata in ordine al fatto che tale questione non fosse stata esposta nel giudizio di merito nè tanto meno indicando specificamente da quale atto prodotto tanto risultasse. In tal modo l’Ufficio è venuto meno all’obbligo di specificazione degli elementi dedotti nella censura e nella specifica indicazione degli atti dai quali le allegazioni esposte avrebbero trovato conferma. Questa Corte è infatti ferma nel ritenere che requisiti di contenuto-forma previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 6, devono essere assolti necessariamente con il ricorso e non possono essere ricavati da altri atti, come la sentenza impugnata o il controricorso, dovendo il ricorrente specificare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata indicando precisamente i fatti processuali alla base del vizio denunciato, producendo in giudizio l’atto o il documento della cui erronea valutazione si dolga, o indicando esattamente nel ricorso in quale fascicolo esso si trovi e in quale fase processuale sia stato depositato, e trascrivendone o riassumendone il contenuto nel ricorso, nel rispetto del principio di autosufficienza – cfr. Cass. n. 29093/2018 -. Ed è appena il caso di osservare che tali principi non risultano scalfiti dalla rilevanza Eurounitaria della questione controversa, poichè richiederebbero accertamenti di fatto non consentiti a questa Corte in questa fase- Cass. n. 24952/2015-.

Il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge nella quale sarebbe incorso il giudice di appello per non avere considerato la natura retroattiva del D.L. n. 91 del 2017, art. 16 octies, nella parte in cui ha ridotto nella misura del 50% le somme dovute a titolo del rimborso richiesto è infondato.

Questa Corte ha, invero, già avuto modo di chiarire che i limiti quantitativi al rimborso delle maggiori imposte pagate, fino a concorrenza dell’apposito stanziamento con riduzione del 50% in ipotesi di eccedenza delle richieste, introdotti con modifiche, dal D.L. n. 91 del 2017, art. 16-octies, comma 1, lett. b), di conversione, che ha modificato la L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, non incidono sul titolo della ripetizione, ma unicamente sull’esecuzione dello stesso, delineandosi come un posterius rispetto all’odierno giudizio non potendo, in mancanza di disposizioni transitorie, incida sui giudizi in corso l’introduzione, con legge sopravvenuta, di un diverso procedimento amministrativo di rimborso (cfr., da ultimo, Cass. n. 28071/2018). Ne consegue che la normativa sopravvenuta non è in grado di produrre alcun effetto sul diritto al rimborso spettante ai soggetti colpiti dal sisma del 1990, operando i limiti delle risorse stanziate e venendo in rilievo eventuali questioni sui consequenziali provvedimenti liquidatori emessi dall’Agenzia delle entrate soltanto in fase esecutiva e/o di ottemperanza.

Il ricorso va quindi rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizi oche liquidai in favore della controricorrente in Euro 1.000,00, oltre spese generali nella misura del 15% sui compensi.

Così deciso in Roma, il 26 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2019

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