Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.29777 del 15/11/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 1936-2018 proposto da:

R.L., R.A.I., R.A.C., R.P., in proprio e nella qualità di rappresentante legale di R.C.C., R.D., R.M.A., R.D.M., R.M., nella qualità di eredi di R.L., elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA PRATI DEGLI STROZZI 32, presso lo studio dell’avvocato BARBARA BAROLAT MASSOLE, rappresentati e difesi dall’avvocato MARCO GRECO;

– ricorrenti –

contro

UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA, C.G., B.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1326/2017 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 07/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO ROSSETTI.

La Corte.

FATTO E DIRITTO

Rilevato che la notifica del ricorso per cassazione a C.G., rappresentante volontario degli eredi d’una delle vittime del sinistro ( S.I.), è nulla, per essere stata compiuta all’avvocato nominato dall’intimata nel giudizio di primo grado, sebbene essa fosse rimasta contumace nel grado di appello.

P.Q.M.

visto l’art. 291 c.p.c., ordina ai ricorrenti il rinnovo della suddetta notifica a C.G., da compiersi entro 60 giorni dal deposito della presente ordinanza;

rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, il 17 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2019

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