LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al numero 19196 del ruolo generale dell’anno 2018, proposto da:
M.A. (C.F.: *****) rappresentata e difesa dall’avvocato Guido Ponziani (C.F.: PNZ GDU 66B08 A515B)
– ricorrente –
COMUNE DI AVEZZANO (C.F.: 810029100669), in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall’avvocato Guido Blandini (C.F.: BLN GDU 62A17 A515X)
– Controricorrente –
per la cassazione della sentenza della Corte di appello di L’Aquila n. 2400/2017, pubblicata in data 20 dicembre 2017;
udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 24 ottobre 2019 dal consigliere Augusto Tatangelo.
RILEVATO
che:
M.A. ha agito in giudizio nei confronti del Comune di Avezzano e della GERIT S.p.A. (locale concessionario del servizio di riscossione dei tributi) per ottenere la cancellazione di un’ipoteca iscritta dal concessionario su beni immobili di sua proprietà per il mancato pagamento di tributi di titolarità del comune.
La domanda è stata accolta dal Tribunale di Avezzano.
La Corte di Appello di L’Aquila, in riforma della decisione di primo grado, la ha invece dichiarata inammissibile.
Ricorre la Martellone, sulla base di tre motivi.
Resiste con controricorso il Comune di Avezzano.
E’ stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375,376 e 380 bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato manifestamente fondato.
E’ stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della proposta.
RITENUTO
che:
Il ricorso, in particolare il primo motivo di esso, pone la questione di diritto relativa alla legittimazione processuale passiva nelle controversie in cui vengono contestati atti della procedura di riscossione posti in essere dall’agente della riscossione per ragioni attinenti alla effettiva sussistenza del credito ed all’eventuale sussistenza di un litisconsorzio, sostanziale o processuale, tra debitore, agente della riscossione ed ente creditore.
Si tratta di questione per la quale la Corte ritiene opportuna la trattazione in pubblica udienza.
P.Q.M.
La Corte:
– dispone la trattazione del ricorso nella pubblica udienza della Terza Sezione civile.
Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2019.
Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2019