LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 25481-2018 proposto da:
R.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FOGLIANO 4/A, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELE DE LUCA, rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE GALLO;
– ricorrente –
contro
R.G., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPINA FALCONE;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. R.G. 2103/2016 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 10/04/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. TEDESCO GIUSEPPE.
RITENUTO
che:
-con atto depositato il 18 giugno 2019 la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso per cassazione;
-l’atto di rinuncia è stato sottoscritto per accettazione dal controricorrente;
-conseguentemente, va dichiarata l’estinzione del giudizio di legittimità, senza statuizione sulle spese (Cass. n. 28675/2014; n. 17187/2014);
-non si applica il disposto del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato; tale misura, infatti, trova applicazione nei soli casi – tipici del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass. 23175/15).
P.Q.M.
visti gli art. 390, 391 c.p.c.;
la Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 19 giugno 2019.
Depositato in cancelleria il 18 novembre 2019