Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.29818 del 18/11/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25481-2018 proposto da:

R.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FOGLIANO 4/A, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELE DE LUCA, rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE GALLO;

– ricorrente –

contro

R.G., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPINA FALCONE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. R.G. 2103/2016 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 10/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. TEDESCO GIUSEPPE.

RITENUTO

che:

-con atto depositato il 18 giugno 2019 la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso per cassazione;

-l’atto di rinuncia è stato sottoscritto per accettazione dal controricorrente;

-conseguentemente, va dichiarata l’estinzione del giudizio di legittimità, senza statuizione sulle spese (Cass. n. 28675/2014; n. 17187/2014);

-non si applica il disposto del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato; tale misura, infatti, trova applicazione nei soli casi – tipici del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass. 23175/15).

P.Q.M.

visti gli art. 390, 391 c.p.c.;

la Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 19 giugno 2019.

Depositato in cancelleria il 18 novembre 2019

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