LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 18730-2018 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
IMPREBO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1795/6/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del PIEMONTE, depositata il 13/12/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/07/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa DELL’ORFANO ANTONELLA.
RILEVATO
Che:
l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, indicata in epigrafe, che aveva respinto l’appello dell’Ufficio ed accolto l’appello incidentale della Imprebo soc. coop. sociale contro la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Asti n. 18/2015, con cui era stato parzialmente accolto il ricorso proposto avverso avviso di accertamento IRES IRAP per l’anno 2008, in recupero di imposte per maggior reddito d’impresa;
la società è rimasta intimata.
CONSIDERATO
Che:
1.1. in via pregiudiziale deve dichiararsi l’inammissibilità del ricorso per mancata notifica nei confronti della società Imprebo soc. coop. sociale;
1.2. la stessa Agenzia ricorrente deduce di aver tentato, una prima volta, la notifica presso il domicilio eletto dalla società, ovvero “lo studio del rag. S.M.”, che non era andata a buon fine per trasferimento e irreperibilità del destinatario sia “all’indirizzo dello studio risultante dall’atto di costituzione in appello… sia all’indirizzo risultante dalla visura effettuata… dall’Albo Unico Nazionale istituito presso il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili”;
1.3. l’Ufficio afferma pertanto di aver provveduto a rinnovare la notifica, a mezzo posta elettronica certificata, presso l’indirizzo PEC del destinatario estratto dal pubblico elenco INI-PEC, che parimenti non aveva avuto esito positivo, in quanto non era stata rilasciata dal sistema alcuna ricevuta di consegna trattandosi di indirizzo di posta elettronica ordinaria e non certificata;
1.4. l’Ufficio ha quindi, da ultimo, effettuato la notifica del ricorso per Cassazione indirizzando l’atto alla Cancelleria della Corte asserendo doversi applicare, nella fattispecie, il D.L. n. 179 del 2012, art. 16, comma 6;
1.5. poste tali premesse, come questa Corte ha già avuto recentemente modo di affermare (cfr. Cass. n. 19397/2018), l’esito negativo della notifica, sia pure chiaramente imputabile al destinatario per non aver reso possibile la ricezione di messaggi sulla propria casella di PEC, non consente di ritenere perfezionata tale notifica a mezzo PEC;
1.4. non si applica, invero, con riguardo alla ricevuta di mancata consegna generata a seguito di notifica telematica effettuata da un Avvocato ai sensi della L. 53/1994, la disciplina prevista nel caso in cui la ricevuta di mancata consegna venga generata a seguito di notifica (o comunicazione) effettuata dalla Cancelleria;
1.5. nel secondo caso, infatti, il D.L. n. 179 del 2012, art. 16 e succ. mod., nel prescrivere nei procedimenti civili l’obbligatorietà dell’effettuazione da parte della cancelleria delle comunicazioni e delle notificazioni “esclusivamente” presso l’indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici registri, sancisce al comma 6 che “le notificazioni e comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l’obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, che non hanno provveduto ad istituire o comunicare il predetto indirizzo, sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Le stesse modalità si adottano nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario;
1.6. la disposizione normativa sopra richiamata di cuì al D.L. n. 179 del 2012, art. 16, è riferibile, tuttavia, esclusivamente alle comunicazioni/notificazioni della cancelleria e non anche alle notifiche effettuate a mezzo PEC dagli Avvocati, il che impone, dunque, di provvedere a rinnovare la notifica dell’atto secondo le regole generali dettate dagli artt. 137 c.p.c. e ss. anche nel caso in cui la notifica effettuata non vada a buon fine per causa imputabile al destinatario, come nel presente caso, atteso che la notifica si perfeziona unicamente al momento della generazione della ricevuta di avvenuta consegna (RAC);
1.7. occorre richiamare, nella fattispecie, il principio sancito con la pronuncia delle Sezioni Unite secondo cui “la conseguente notificazione avrà effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, semprechè la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un termine ragionevolmente contenuto, tenuti presenti i tempi necessari secondo la comune diligenza per conoscere l’esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie” (cfr. Cass. SS.UU. n. 17352/2009); tale principio di diritto opera, invero, allorquando, come nel caso in esame, la mancata conclusione positiva della notifica non derivi da circostanze imputabili al notificante e semprechè quest’ultimo assolva all’onere di richiedere all’ufficiale giudiziario, entro un termine ragionevolmente contenuto secondo la comune diligenza, la ripresa del procedimento notificatorio;
1.8. anche laddove la notifica del ricorso non sia andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria, deve, quindi, riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa (cfr. Cass. n. 20700/2018, SU n. 14594/2016);
1.11. nella specie, la ricorrente ha del tutto omesso di provvedere a rinnovare la notifica secondo le regole generali dettate dagli artt. 137 e ss. c.p.c., avendo invece erroneamente notificato l’atto indirizzandolo presso la Cancelleria della Corte di Cassazione;
1.12. da ciò l’inammissibilità del ricorso, per tardività;
2. nulla sulle spese stante la mancata costituzione dell’intimata.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sesta Sezione, il 9 luglio 2019.
Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2019