Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.29853 del 18/11/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9426-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

P.C.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 7933/17/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 27/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/07/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GORI PIERPAOLO.

RILEVATO

Che:

– Con sentenza n. 7933/17/17 depositata in data 27 settembre 2017 la Commissione tributaria regionale della Campania dichiarava inammissibile l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza n. 6848/15/15 della Commissione tributaria provinciale di Caserta, relativa ad avviso di accertamento per II.DD. 2009 emesso nei confronti di P.C.. La CTR, riteneva l’appello inammissibile per difetto di specificità dei motivi di appello;

– Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate deducendo due motivi. La contribuente non si è difesa, restando intimata.

CONSIDERATO

Che:

– Con il primo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – l’Agenzia ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, poichè la CTR ha illegittimamente dichiarato l’inammissibilità del suo appello per asserita mancanza di motivi specifici;

– La censura, per violazione di legge, riqualificata ai sensi del paradigma dell’art. 360 c.p.c., n. 3, comma 1, è fondata. Va ribadito che “In tema di contenzioso tributarlo, la riproposizione, a supporto dell’appello proposto dal contribuente, delle ragioni di impugnazione del provvedimento impositivo in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado assolve l’onere di impugnazione specifica imposto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, atteso il carattere devolutivo pieno, nel processo tributario, dell’appello, mezzo quest’ultimo non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito” (Cass. 22 gennaio 2016 n. 1200); e che, dal lato dell’Agenzia appellante, “Nel processo tributario, ove l’Amministrazione finanziaria si limiti a ribadire e riproporre in appello le stesse ragioni ed argomentazioni poste a sostegno della legittimità del proprio operato, come già dedotto in primo grado, in quanto considerate dalla stessa idonee a sostenere la legittimità dell’avviso di accertamento annullato, è da ritenersi assolto l’onere d’impugnazione specifica previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53.” (Cass. 22 marzo 2017 n. 7369 e, nello stesso senso, Cass. 1 luglio 2014 n. 14908; Cass. 29 febbraio 2012 n. 3064);

– La sentenza impugnata ha posto a base della propria declaratoria di inammissibilità l'”omessa deduzione di motivi specifici di illegittimità della decisione gravata, essendosi l’ufficio limitato alla mera ripropo-sizione delle controdeduzioni proposte in primo grado e disattese dalla sentenza della CTP”; la decisione non è conforme al principio di diritto – consolidato e da ritenersi prevalente – di cui agli arresti giurisprudenziali citati, secondo cui è sufficiente la riproposizione in appello da parte dell’Agenzia delle ragioni esposte in primo grado;

– In conclusione, in accoglimento del primo motivo ricorso, assorbito il secondo con cui si deduce l’apparenza della motivazione, la sentenza dev’essere cassata con rinvio alla CTR, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione al profilo, oltre che per il regolamento delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte:

accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Campania, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione al profilo accolto, oltre che per il regolamento delle spese di lite.

Così deciso in Roma, il 9 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2019

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