Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.29856 del 18/11/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9144-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI i PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

T.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3443/7/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI PALERMO, depositata il 18/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/07/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CONTI ROBERTO GIOVANNI.

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, contro T.G., impugnando la sentenza della CTR Sicilia indicata in epigrafe, con la quale era stato dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’ufficio avverso la sentenza che aveva annullato l’avviso di accertamento emesso a carico del contribuente, in relazione al mancato rispetto del termine semestrale di impugnazione, applicabile in forza dell’art. 327 c.p.c. nella formulazione introdotta dalla L. n. 68 del /2009, applicabile ratione temporis in relazione alla pendenza del giudizio di primo grado, successiva al 4 luglio 2009, l’appello notificato il 21.1.2014 era sicuramente tardivo.

La parte intimata non si è costituita.

Con l’unico motivo proposto l’Agenzia deduce la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 38,L. n. 742 del 1969, art. 1, comma 1, e artt. 327 e 155 c.p.c.. La CTR, nel computo del termine lungo di impugnazione, avrebbe tralasciato di considerare la sospensione dei termini feriali di 46 giorni prevista dalla L. n. 742 del 1969, art. 1, cit., considerando la quale l’appello avrebbe dovuto considerarsi tempestivo, in quanto pervenuto l’ultimo giorno utile.

Il ricorso è fondato.

Giova ricordare che ai fini del riscontro della tempestività dell’appello, al termine di un anno previsto dall’art. 327 c.p.c. (nel testo applicabile “ratione temporis”), richiamato in relazione al processo tributario, dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 38, comma 3, e che va calcolato prescindendo dal numero dei giorni dai quali è composto ogni singolo mese o anno, devono aggiungersi quarantasei giorni, ai sensi del combinato disposto dell’art. 155 c.p.c., comma 1, e L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1, comma 1, non dovendosi tenere conto dei giorni tra il primo agosto ed il quindici settembre di ogni anno, per effetto della sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale -cfr. Cass. n. 4310/2015 -.

A tale principio non si è attenuto il giudice di merito che ha erroneamente considerato tardivo l’appello alla sentenza depositata il 6 giugno 2013 proposto con atto del 21 gennaio 2014, senza considerare che al termine semestrale di impugnazione decorrente dalla pubblicazione della sentenza andavano aggiunti i 46 giorni per la sospensione feriale, considerando i quali l’impugnazione doveva considerarsi tempestiva.

Sulla base di tali considerazioni, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altra sezione della CTR Sicilia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Sicilia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 10 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2019

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