Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.29907 del 18/11/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20284/2014 proposto da:

V.G., C.R., C.G., C.N., elettivamente domiciliati in Roma, Via Terenzio n. 21, presso lo studio dell’avvocato Carletti Gaetano, rappresentati e difesi dall’avvocato Marcuccio Marcello, con procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

P.R., P.F., P.G., P.P., elettivamente domiciliati in Roma, Via Cardinal Passionei n. 19, presso lo studio degli avvocati Caporaso Teresa e De Rosa Fabio, rappresentati e difesi dall’avvocato Vanorio Giuseppe, con procura in calce al controricorso;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

contro

Comune di Zollino, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Prati degli Strozzi n. 26, presso lo studio dell’avvocato Valentini Gabriele, rappresentato e difeso dall’avvocato Russo Gabriele, con procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 146/2014 della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 20/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 27/09/2019 dal Cons. Dott. CAIAZZO ROSARIO.

RILEVATO

che:

Con atto del 26.3.2011, V.G., C.N., G. e R., premesso che il Comune di Zollino introdusse il procedimento d’esproprio di una porzione del fondo intestato al catasto a V.G. e agli eredi di V.A.M., con indennità provvisoria determinata – con riduzione del 40% – nella somma di Euro 30.230,80 – non essendo stato raggiunto l’accordo di cessione bonaria – e che con decreto del 21.7.06 era stato emesso il decreto d’esproprio in favore del suddetto Comune, previa comunicazione – con racc. a.r. del 25.7.07 – del deposito della relazione dei tecnici, proposero, innanzi alla Corte d’appello di Lecce, opposizione alla stima dell’indennità definitiva liquidata dal collegio arbitrale adito nella somma di Euro 80.517,46 per la loro quota pari ad 1/2, a norma del T.U. n. 327 del 2001, art. 21.

Si costituì il Comune di Zollino, spiegando domanda riconvenzionale circa la riduzione della stima e chiamando in causa gli altri eredi di V.A.M. ( P.R., P., F. e G.) quali comproprietari del fondo ablato, i quali si costituirono.

Con sentenza del 20.2.2014, la Corte adita dichiarò inammissibile l’opposizione, condannando gli attori al pagamento delle spese di lite a favore del Comune.

V.G., C.R., G. e N. propongono ricorso per cassazione affidato a quattro motivi (sebbene cumulati in un’unica formulazione).

Resiste con controricorso il Comune di Zollino. I ricorrenti e tutti i controricorrenti hanno depositato memorie confermando le proprie difese.

RITENUTO

che:

Con il primo motivo è denunziata violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 54, comma 2, nonchè omesso esame di un fatto decisivo, avendo la Corte d’appello ritenuto erroneamente che l’impugnazione della stima definitiva dell’esproprio fosse stata proposta regolarmente nel termine di 30 gg. decorrente dalla comunicazione della relazione tecnica, avvenuta con raccomandata a.r. del 25.7.07, considerando tale comunicazione una forma equipollente di notificazione, di cui al citato art. 54, poichè da un lato tale norma non precisa le modalità della stessa notificazione, e dall’altro gli artt. 21 e 27, indicano le modalità della suddetta comunicazione.

Al riguardo, i ricorrenti si dolgono di tale interpretazione dell’art. 54, norma che, invece, impone la notificazione della relazione tecnica di stima ai fini della decorrenza del termine di 30 gg. per impugnare la stima definitiva, nel caso in cui – come nella fattispecie – essa fosse successiva al decreto d’esproprio, sicchè l’opposizione deve intendersi inammissibile perchè tardiva.

Con il secondo motivo è dedotto il vizio di motivazione della sentenza impugnata perchè carente, illogica e contraddittoria in ordine alla medesima questione della regolare e tempestiva opposizione alla stima.

Con il terzo motivo è denunziata violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 327 del 2001, artt. 21 e 27, circa l’osservanza delle modalità dell’opposizione.

Con il quarto motivo è dedotta la violazione delle norme sul giusto procedimento amministrativo, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5, considerato che, essendo stato il decreto d’esproprio anteriore alla stima, non era stata rispettata la normativa procedimentale di cui del D.P.R. n. 327 del 2001, predetti artt. 21 e 27.

P.R., F., G. e P., quali terzi chiamati su ordine d’integrazione del contraddittorio della Corte d’appello, propongono ricorso incidentale affidato ad un unico motivo attraverso cui denunciano la violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sulla loro domanda riconvenzionale relativa alla rideterminazione dell’indennità d’espropriazione e sul risarcimento del danno causato dalla condotta del Comune.

I motivi primo, terzo e quarto del ricorso principale – esaminabili congiuntamente poichè tra loro connessi- sono fondati. Invero, secondo l’orientamento di questa Corte, in tema di determinazione dell’indennità di esproprio, il termine fissato dal D.P.R. 6 agosto 2001, n. 327, art. 27, comma 2, di trenta giorni dalla comunicazione del deposito della relazione di stima a partire dal quale l’autorità espropriante autorizza il pagamento dell’indennità o ne ordina il deposito presso la Cassa depositi e prestiti, non è perentorio ma dilatorio, imponendo a tutte le parti del procedimento di agire per la determinazione giudiziale dell’indennità almeno trenta giorni dopo la comunicazione del deposito della relazione di stima, fermo restando tale potere di agire fino alla scadenza del termine perentorio di cui all’art. 54, comma 2, del D.P.R. citato, il quale decorre dalla notificazione del decreto di esproprio o della relazione di stima, se successiva all’atto ablatorio, termine, questo, che non corrisponde a quello dilatorio di cui all’art. 27, comma 2, del D.P.R. medesimo (Cass., n. 4880/11; n. 28791/18).

Nel caso concreto, la stima definitiva è stata contemplata da un atto successivo al decreto d’esproprio (relativo al deposito della stima definitiva) per cui il termine di 30 gg. per l’opposizione decorreva dunque dalla relativa notificazione e non dalla comunicazione del deposito della stima definitiva con lettera raccomandata, come invece ritenuto dal giudice d’appello che, erroneamente, l’ha equiparata ad una forma di notificazione.

Il secondo motivo è invece inammissibile essendo declinato con riferimento alla previgente versione dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

Il ricorso incidentale dei P. (che riguarda la censura del criterio di determinazione dell’indennità) è da considerare assorbito dall’accoglimento del ricorso principale (e costituirà dunque oggetto del nuovo esame del giudice d’appello).

Pertanto, la sentenza impugnata va cassata, in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d’appello, che provvederà anche sulle spese del grado di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie i motivi primo, terzo e quarto del ricorso principale, dichiara inammissibile il secondo, e assorbito il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Lecce, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2019

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