LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FERRO Massimo – Presidente –
Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 8430/2014 proposto da:
M.F., elettivamente domiciliato in Roma Via Alfredo Fusco 104, presso lo studio dell’avvocato Caiafa Antonio che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
Fallimento ***** s.r.l., in liquidazione, in persona del curatore T.S., elettivamente domiciliato in Roma, Via Oslavia 28 presso lo studio Marino, rappresentato e difeso dall’avvocato Amenta Gianfranco, giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
contro
Viola Sul Reno s.r.l., elettivamente domiciliato in Roma, Viale Angelico n. 54, presso lo studio dell’avvocato Santulli Teresa che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato Loviglio Anna, giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di ROMA, del 18/02/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 09/10/2019 dal Dott. FEDERICO GUIDO.
FATTI DI CAUSA
L’avv. M.F. propone ricorso ex art. 111 Cost., con tre motivi, avverso il decreto con il quale il tribunale di Roma ha dichiarato inammissibile il reclamo L. Fall., ex art. 26, proposto dal ricorrente avverso i sottoindicati decreti emessi dal giudice delegato del fallimento della ***** srl in liquidazione:
– il Decreto del 13-17 giugno 2013 con cui il giudice delegato ha ordinato la vendita “con incanto”, L. Fall., ex artt. 104 ter, 107 e 108, artt. 569 e 576 c.p.c., del cespite fallimentare costituito dalla “Centrale idroelettrica di *****”;
– il decreto di aggiudicazione del 25 settembre 2013 con cui il bene è stato aggiudicato all’unico offerente Viola sul Reno srl, al prezzo di 100.000,00 Euro.
Il tribunale ha rilevato un duplice profilo di inammissibilità del reclamo:
– anzitutto la tardività del reclamo, L. Fall., ex art. 26, in quanto intervenuto oltre il termine di 10 gg. dall’espletamento delle formalità pubblicitarie;
– il difetto di legittimazione dell’avv. M., quale promissario acquirente del bene in oggetto.
La curatela del fallimento ***** e l’aggiudicataria Viola sul Reno srl, resistono con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione della L. Fall., artt. 26,45,72 e 108, in relazione all’art. 100 c.p.c., censurando la statuizione del tribunale che ha affermato il difetto di legittimazione del ricorrente ad impugnare l’ordinanza di vendita ed il decreto di aggiudicazione, deducendo di essere titolare di un interesse concreto, derivante dalla sua situazione di promissario acquirente e precisando di aver trascritto la domanda ex art. 2932 c.c., in data anteriore alla sentenza di fallimento;
1.2.il secondo motivo denuncia violazione della L. Fall., artt. 23, 26, 45, 104 ter, 107,108, artt. 487,569,576 c.p.c. e con esso si censura la statuizione del tribunale che ha affermato la tardività del reclamo facendo decorrere il termine di dieci giorni dall’espletamento delle formalità di pubblicità, dovendo invece farsi riferimento all’avvenuta comunicazione di esso al soggetto che aveva avuto interesse;
1.3. il terzo motivo denuncia violazione di legge, lamentando la violazione dell’art. 490 c.p.c., comma 3, che imponeva la realizzazione della pubblicità dell’avviso almeno 45 giorni prima del termine.
2. Deve in via pregiudiziale rilevarsi l’inammissibilità del ricorso ex art. 111 Cost., in quanto proposto avverso un decreto emesso dal Tribunale a seguito di reclamo avverso un atto del giudice delegato di esercizio delle funzioni di direzione connesse all’amministrazione e gestione dei beni acquisiti al fallimento; il decreto impugnato, inoltre, non è diretto a risolvere controversie su diritti, ma è relativo alle funzioni di controllo sull’esercizio dei poteri gestori del giudice delegato: esso, pertanto, non ha carattere decisorio e definitivo e non è suscettibile di impugnazione con ricorso straordinario (Cass. 5447/2019).
3. Il pregiudizio dedotto dal ricorrente, fondato sul fatto di aver trascritto domanda giudiziale ex art. 2932 c.c., in data anteriore alla sentenza di fallimento sul bene oggetto di aggiudicazione, non è direttamente correlato all’atto di liquidazione impugnato con il reclamo ed è suscettibile di trovare tutela in sede giurisdizionale, in relazione alla domanda ex art. 2932 c.c., ed all’opponibilità di detta domanda e dell’eventuale sentenza traslativa al fallimento.
3.1. Ed invero, com’è noto, ai sensi dell’art. 2919 c.c., la vendita forzata dà luogo ad un acquisto a titolo derivativo e l’eventuale sentenza ex art. 2932 c.c., che affermi l’opponibilità alla procedura dell’acquisto del promissario acquirente ex art. 2932 c.c., è certamente efficace anche nei confronti dell’aggiudicatario, onde nessun pregiudizio deriva al ricorrente dalla vendita in sede fallimentare.
Si tratta dunque di ricorso avverso un provvedimento del tribunale che non è diretto a risolvere controversie su diritti: nessun pregiudizio deriva al ricorrente dall’atto di liquidazione che non ha dunque carattere decisorio, nè definitivo e che non incide sulla res litigiosa tra fallimento ricorrente.
4. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile e le spese, regolate secondo soccombenza, si liquidano come da dispositivo.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna il ricorrente alla refusione delle spese del presente giudizio in favore della curatela del fallimento ***** srl in liquidazione e della società Viola sul Reno srl, che liquida in complessivi 7.600,00 Euro, in favore di ciascuna parte, di cui 200,00 Euro per esborsi oltre a rimborso forfettario per spese generali in misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2019.
Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2019