LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
Dott. DI STEFANO Pierluigi – Consigliere –
Dott. CATALLOZZI Paolo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 30321/2018 R.G. proposto da:
A.N.B., rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Avila, con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Catania, via Padova, 97, ed in Roma, Viale Mazzini 55, presso l’avv. Irene Bellavia;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore;
– intimato –
avverso la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta, n. 469/2018, depositata il 24 luglio 2018.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 24 settembre 2019 dal Consigliere Dott. Paolo Catallozzi.
RILEVATO
che:
– A.N.B. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta, depositata il 24 luglio 2018, di reiezione dell’appello dal medesimo proposto avverso l’ordinanza del giudice di primo grado che aveva respinto il suo ricorso avverso la decisione della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Catania, sezione di Enna;
– dall’esame della sentenza impugnata emerge che il ricorrente aveva chiesto il riconoscimento sia dello status di rifugiato, sia, in via subordinata, della protezione sussidiaria, sia, in via ulteriormente subordinata, del diritto di asilo, sia, in via ancora gradata, della protezione umanitaria, allegando di aver abbandonato il paese di origine per il timore di essere ucciso da alcune persone, che già lo avevano percosso, a seguito della denuncia dal medesimo sporta nei confronti di un uomo per spaccio di sostanze stupefacenti;
– il giudice di appello ha disatteso il gravame interposto evidenziando che non sussistevano le condizioni per il riconoscimento dei diritti vantati;
– il ricorso è affidato a quattro motivi;
– in relazione ad esso non spiega alcuna attività difensiva il Ministero dell’Interno.
CONSIDERATO
che:
– con ordinanza n. 11749 del 3 maggio 2019 alcune questioni di diritto rilevanti in questo giudizio – concernenti l’applicabilità immediata del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113 e l’individuazione dei presupposti per il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari – sono state rimessa all’esame del Primo Presidente della Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 374 c.p.c., comma 2, ai fini dell’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, in ragione sia del contrasto rilevato tra la giurisprudenza di legittimità, sia della sua particolare importanza, per cui appare opportuno attendere l’esito di tale procedimento.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 24 settembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2019