LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
Dott. DI STEFANO Pierluigi – Consigliere –
Dott. CATALLOZZI Paolo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 30400/2018 R.G. proposto da:
D.M., rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Fraternale, con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Pesaro, via Castelfidardo, 26;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore;
– intimato –
avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona, n. 1111/2018, depositata il 28 giugno 2018.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 24 settembre 2019 dal Consigliere Dott. Paolo Catallozzi.
RILEVATO
che:
– D.M. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona, depositata il 28 giugno 2018, di reiezione dell’appello dal medesimo proposto avverso l’ordinanza del giudice di primo grado che aveva respinto il suo ricorso avverso la decisione della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di *****, sezione di Ancona;
– dall’esame della sentenza impugnata emerge che, a sostegno del ricorso introduttivo, il richiedente aveva allegato che era stato costretto a fuggire dal paese d’origine a causa delle persecuzioni del suo governo a seguito della pubblicazione di alcuni suoi scritti critici nei confronti dell’autorità politica;
– il giudice di appello ha disatteso il gravame interposto evidenziando che non sussistevano le condizioni per il riconoscimento dei diritti vantati;
– il ricorso è affidato a due motivi;
– in relazione ad esso non spiega alcuna attività difensiva il Ministero dell’Interno.
CONSIDERATO
che:
– con ordinanza n. 11749 del 3 maggio 2019 alcune questioni di diritto rilevanti in questo giudizio – concernenti l’applicabilità immediata del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113 e l’individuazione dei presupposti per il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari – sono state rimessa all’esame del Primo Presidente della Corte di Cassazione, ai sensi dell’art. 374 c.p.c., comma 2, ai fini dell’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, in ragione sia del contrasto rilevato tra la giurisprudenza di legittimità, sia della sua particolare importanza, per cui appare opportuno attendere l’esito di tale procedimento.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 24 settembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2019