LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –
Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 15608-2018 R.G. proposto da:
S.M., rappresentato e difeso, per procura speciale in calce al ricorso, dall’avv. Anna ZONTINI ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via Giosuè Borsi, n. 4, presso lo studio legale dell’avv. Federica SCAFARELLI;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. *****, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;
– resistente –
e contro
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, C.F. *****, in persona del Direttore pro tempore;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1595/03/2017 della Commissione tributaria regionale del PIEMONTE, depositata il 13/11/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/11/2019 dal Consigliere Dott. LUCIOTTI Lucio.
FATTO E DIRITTO
LA CORTE:
– premesso che in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di sette cartelle di pagamento emesse per tributi vari e sanzioni in relazione agli anni d’imposta 2002, 2004, 2008 e 2009, che il contribuente sosteneva non essergli mai state notificate e di cui era venuto a conoscenza a seguito di acquisizione degli estratti di ruolo, con la sentenza in epigrafe indicata la CTR del Piemonte accoglieva l’appello di quest’ultimo avverso la sfavorevole sentenza di primo grado, sostenendo che il ricevimento delle cartelle impugnate da parte del contribuente doveva desumersi dall’istanza di rateizzazione presentata al concessionario e da questi accettata, integrante una ricognizione di debito ex art. 1988 c.c.;
– presso altresì che avverso tale sentenza il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, cui non hanno replicato le intimate;
– premesso inoltre che la presente controversia rientra tra quelle definibili ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 136 del 2018;
– considerato che la società ricorrente, che non risulta aver presentato dichiarazione di adesione alla definizione agevolata della controversia ai sensi del citato D.L. n. 119 del 2018, ha invece aderito a quella di cui al D.L. n. 34 del 2019, art. 16 bis, convertito con modificazioni nella L. n. 58 del 2019, rendendo la dichiarazione prevista dal D.L. n. 119 del 2018, art. 5, comma 5, convertito, entro il 31 luglio 2019, con le modalità e in conformità alla modulistica predisposta dall’agente della riscossione;
– che pertanto deve disporsi la sospensione del giudizio.
P.Q.M.
dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo ai sensi del combinato disposto dal D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 10, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 136 del 2018 e dal D.L. n. 34 del 2019, art. 16 bis, convertito con modificazioni nella L. n. 58 del 2019.
Così deciso in Roma, il 13 novembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2019