Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.30003 del 19/11/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1008-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

M.M., elettivamente domiciliato in ROMA VIA LIMA 28, presso lo studio dell’avvocato ALBANESE MARCO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3190/2017 della COMM. TRIB. REG. di ROMA, depositava il 31/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nel camera di consiglio del 12/09/2019 dal Consigliere Dott. NAPOLITANO ANGELO.

M.M. ha impugnato l’avviso di accertamento n. ***** con il quale l’Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Roma – Territorio aveva provveduto a modificare, ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, il classamento catastale di due sue unità immobiliari in Roma: quella censita al *****, alla quale è stata attribuita la categoria A1 in luogo della precedente categoria A2, passando da una rendita di Euro 3.094,87 ad una rendita di Euro 4.521,58; e quella censita al *****, alla quale è stata attribuita la classe di merito 5 in luogo della precedente classe 1, passando da una rendita di Euro 821,17 ad una rendita di Euro 1.510,64.

La CTP di Roma ha accolto il ricorso con riferimento alla variazione di categoria del primo immobile, rigettandolo con riferimento all’aumento della classe di merito dalla I alla 5 stabilito per il secondo immobile.

Avverso la sentenza di primo grado hanno proposto appello sia il contribuente che l’Ufficio, ciascuno con riferimento al capo di sentenza in relazione al quale era rimasto soccombente.

La CTR del Lazio, previa riunione delle distinte impugnazioni, ha rigettato l’appello dell’Ufficio e ha accolto, per quanto di ragione, l’appello del contribuente, attribuendo all’immobile sito in *****, censito al *****, la classe 3, in luogo della classe 5 attribuita dall’amministrazione in sede di variazione per microzone, ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335.

L’amministrazione ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo.

Il contribuente ha svolto attività difensiva depositando un controricorso.

Nella camera di consiglio del 12/09/2019 la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso dell’amministrazione è inammissibile per tardività.

Esso, infatti, come ha dedotto il contribuente nel controricorso, è stato notificato in data 22/12/2017, mediante posta elettronica certificata, all’Avvocato domiciliatario nel giudizio di appello.

Tuttavia, quest’ultimo aveva provveduto a notificare la copia autentica della sentenza di appello n. 3190/16/2017 della CTR del Lazio a mezzo Ufficiale Giudiziario in data 9/8/2017 presso l’Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di ***** – Territorio, in persona del legale rappresentante p.t., nel domicilio eletto in Roma, alla via Raffaele Costi n. 58/60, indicato dall’Ufficio nell’atto di appello, ai fini della decorrenza del termine breve di sessanta giorni per ricorrere per cassazione, ex art. 325 c.p.c. e ss.. Orbene, al netto del periodo di sospensione feriale dei termini (dal 1 agosto al 31 agosto), l’ultimo giorno utile per la notificazione del ricorso era il 30/10/2017.

Di conseguenza esso, essendo stato notificato il 22/12/2017, è inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna l’Amministrazione ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in Euro duemilacinquanta per onorari, oltre al rimborso delle spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2019

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