LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
Dott. DI STEFANO Pierluigi – rel. Consigliere –
Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 30587/2018 R.G. proposto da:
M.D., rappresentato e difeso giusta delega in atti dall’avv. Simone Coscia del foro di Larino (indirizzo PEC avvsimonecosia-cnfpec.it);
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC ags.rm-mailcert.avvocaturastato.it);
– intimato –
Avverso la sentenza della Corte d’ Appello di Bari n. 1546/2018 depositata l’11/09/2018, non notificata;
Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 24/09/2019 dal consigliere Dott. Roberto Succio.
RILEVATO
che:
– con la sentenza di cui sopra la Corte d’appello ha respinto l’appello del ricorrente, confermando la pronuncia di prime cure;
– avverso la sentenza di seconde cure propone ricorso per Cassazione M.D. con atto affidato a un solo motivo; il Ministero dell’Interno è rimasto intimato.
CONSIDERATO
che:
– con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 1, lett. g) per non avere la Corte territoriale ritenuto che la situazione politico – sociale del Bangladesh, stato di provenienza del ricorrente, non fosse tale da supportare il diritto al riconoscimento della protezione sussidiaria;
– il motivo è infondato;
– in diritto, questa Corte ha ancora di recente ribadito (Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 18306 dell’8/07/2019) che, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, a norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), disposizione sul punto rilevante, la nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, in conformità con la giurisprudenza della Corte di giustizia UE (sentenza 30 gennaio 2014, in causa C-285/12), deve essere interpretata nel senso che il conflitto armato interno rileva solo se, eccezionalmente, possa ritenersi che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria. Il grado di violenza indiscriminata deve aver pertanto raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione, correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia;
– è evidente quindi che la mera situazione dedotta in atti dal ricorrente, incontestata e riportata in motivazione alla Corte pugliese (pag. 1 ultime righe e pag. 3 prime righe, consistente in contrasti tra privati) non rileva ai fini di cui si è detto;
– conclusivamente, quindi, il ricorso va rigettato.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 24 settembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2019