LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –
Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 31274-2018 proposto da:
B.B., vedova del Sig. A.R., A.M.C., erede del Sig. A.R., BA.GI., S.F., T.G., V.L., SC.UR.GI., SC.AN., BA.UR., C.M., L.P.A., I.V., LE.AN., D.M.F., LE.AN.MA., E.A., F.M., M.C., P.P.I., ME.GA., elettivamente domiciliati in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato MOSCIONI ANNA RITA;
– ricorrenti –
e contro
MINISTERO DELL’CONOMIA E DELLE FINANZE *****;
– intimato –
avverso la sentenza n. 475/2018 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositata il 23/06/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GRASSO GIUSEPPE.
RITENUTO
che B.B. e altre diciannove persone ricorrono avverso il provvedimento, qualificato sentenza, di cui in epigrafe, con il quale la Corte d’appello di Perugia, in accoglimento della domanda di revoca avanzata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, per quel che qui rileva, dichiarò estinto per rinuncia nei confronti degli odierni ricorrenti il procedimento da costoro intentato al fine di ottenere l’equo indennizzo per la non ragionevole durata di un processo amministrativo, procedimento che era stato definito con il decreto n. 658/2017, depositato l’8/3/2017, di quella Corte;
ritenuto che il Ministero dell’Economia e delle Finanze è rimasto intimato.
CONSIDERATO
che il Collegio, previo scrutinio degli atti esaminabili al fine di verificare procedibilità e ammissibilità del ricorso, rileva che:
a) non risulta essere stata prodotta l’attestazione di conformità, in forma analogica, della relazione di notifica digitale;
b) il ricorso in forma analogica è privo della firma del difensore;
c) la controparte è rimasta intimata;
che, pertanto, il ricorso è improcedibile, dovendo trovare applicazione i principi affermati dalle S.U. (sent. n. 22438, 24/9/2018 e n. 8312, 25/3/2019).
P.Q.M.
dichiara il ricorso improcedibile;
Così deciso in Roma, il 18 settembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2019