Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.30054 del 19/11/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8277-2019 proposto da:

S.C., T.G., A.S., C.T., D.M.M.C., DI.ST.RO., DI.ST.PA., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GOLAMETTO, 4, presso lo studio dell’avvocato FERRIOLO GIOVAMBATTISTA, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato ABBATE FERDINANDO EMILIO;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA *****, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso il decreto n. 2613/2018 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositato il 13/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GRASSO GIUSEPPE.

RITENUTO

che la Corte d’appello di Perugia, con il decreto di cui in epigrafe, condannò il Ministero della Giustizia a pagare in favore di Di.St.Ro., A.S., C.T., D.M.M.C., Di.St.Pa., S.C., T.G. la somma di Euro 875,00, a titolo d’equo indennizzo per la non ragionevole durata di un processo civile, nonchè le spese processuali, liquidate in complessivi Euro 250,00, oltre accessori, spese distratte in favore dei difensori antistatari, avvocati Ferriolo Giovambattista e Abbate Ferdinando Emilio;

che avverso il predetto decreto gli anzidetti istanti propongono ricorso esponendo, con l’unitaria censura posta a corredo dello strumento, che la Corte di merito aveva violato o falsamente applicato l’art. 91, c.p.c. e art. 2233, c.c., nonchè il D.M. n. 55 del 2014, per avere liquidate il rimborso spese al disotto del minimo legale, relativamente alla fase di rinvio;

che l’Amministrazione si è tardivamente costituita “al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa”.

CONSIDERATO

che questa Corte ha già condivisamente avuto modo di precisare che in tema di spese processuali, il giudice è tenuto a effettuare la liquidazione giudiziale nel rispetto dei parametri previsti dal D.M. n. 55 del 2014 il quale non prevale sul D.M. n. 140 del 2012 per ragioni di mera successione temporale, bensì nel rispetto del principio di specialità, in quanto il D.M. n. 140 del 2012 è rivolto a regolare la materia dei compensi tra professionista e cliente mentre il D.M. n. 55 del 2014 detta i criteri che il giudice deve applicare nel regolare le spese di causa (Sez. 2, n. 1018, 17/1/2018, Rv. 647642); considerato che la liquidazione effettuata dalla Corte locale in complessive Euro 250,00 per la fase di rinvio si pone al di sotto dei limiti imposti dal D.M. n. 55, tenuto conto del valore della causa (da Euro 0,01 a Euro, 1.100,00) e pur applicata la riduzione massima, in ragione della speciale semplicità dell’affare (art. 4, cit.);

considerato che a motivo dell’esposto il provvedimento gravato deve essere cassato con rinvio.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, dichiara inammissibile il ricorso incidentale, cassa la decisione impugnata e rinvia anche per la statuizione sulle spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Perugia, altra composizione.

Così deciso in Roma, il 18 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2019

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