Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.30055 del 19/11/2019

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10032-2019 proposto da:

P.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GOLAMETIO 4, presso lo studio dell’avvocato AMATE FERDINANDO EMILIO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimata –

avverso il decreto N. R.G. 1501/2013 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositato il 27/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GRASSO GIUSEPPE.

RITENUTO

che la Corte d’appello di Perugia, con il decreto di cui in epigrafe dichiarò improponibile il ricorso con il quale P.M. aveva chiesto condannarsi il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento dell’equo indennizzo per la durata non ragionevole del processo amministrativo definito dal T.A.R. del Lazio, per non essere stata depositata l’istanza di prelievo di cui al D.L. n. 112 del 2008,art. 54, convertito nella L. n. 133 del 2008, e successive modifiche;

che avverso il predetto decreto l’istante propone ricorso sorretto da due censure;

che l’Amministrazione, rimasta intimata, ha depositato atto costitutivo tardivo “al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1.”;

ritenuto che, evidentemente fondata risulta la censura con la quale si denuncia l’incostituzionalità del D.L. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2, conv. con modifiche nella L. n. 133 del 2008, il provvedimento deve essere cassato con rinvio alla luce della sopraggiunta sentenza n. 34/2019 della Corte Costituzionale, la quale ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 54, comma 2, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificaione, la competitività, la stabili.ua.zione della finanza pubblica e la perequaione tributaria), convertito, modifica.zioni, nella L. 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, Allegato 4, art. 3, comma 23, (Attuazione della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 44, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo) e dal D.Lgs. 15 novembre 2011, n. 195, art. 1, comma 3, lett. a), n. 6, (Disposizioni correttive ed integrative al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, recante codice del processo amministrativo a norma della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 44, comma 4)”.

CONSIDERATO

che, pertanto, il secondo motivo, con il quale il P. deduce che la Corte di merito aveva violato o falsamente applicato l’art. 91 c.p.c. e art. 2233, c.c., nonchè il D.M. n. 55 del 2014, per avere liquidate il rimborso spese al disotto del minimo legale, resta assorbito (assorbimento proprio), fermo restando che il Giudice del rinvio, nel regolare le spese dovrà tener conto dei minimi assoluti previsti dal D.M. n. 55 del 2014;

considerato che appare opportuno demandare al Giudice del rinvio anche il regolamento delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa e rinvia alla Corte d’appello di Perugia, altra composizione, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 18 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2019

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472