Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.30056 del 19/11/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11256-2019 proposto da:

P.E., + ALTRI OMESSI, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GOLAMETTO 4, presso lo studio dell’avvocato GIOVAMBATTISTA FERRIOLO, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato FERDINANDO ABBATE;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA *****, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso il decreto n. 2867/2018 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositato il 25/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GRASSO GIUSEPPE.

FATTO E DIRITTO

ritenuto che la Corte d’appello di Perugia, con il decreto di cui in epigrafe, condannò il Ministero della Giustizia a pagare in favore di P.E. e altre sedici persone, la somma di Euro 1.417,00a titolo d’equo indennizzo per la non ragionevole durata di un processo civile, nonchè le spese processuali, liquidate in complessivi Euro 405,00, oltre accessori;

che avverso il predetto decreto gli anzidetti istanti propongono ricorso esponendo, con l’unitaria censura posta a corredo dello strumento, che la Corte di merito aveva violato o falsamente applicato l’art. 91, c.p.c. e l’art. 2233 c.c., nonchè il D.M. n. 55 del 2014, per avere liquidate il rimborso spese al disotto del minimo legale, relativamente alla fase di rinvio;

che l’Amministrazione è rimasta intimata;

considerato che questa Corte ha già condivisamente avuto modo di precisare che in tema di spese processuali, il giudice è tenuto a effettuare la liquidazione giudiziale nel rispetto dei parametri previsti dal D.M. n. 55 del 2014 il quale non prevale sul D.M. n. 140 del 2012 per ragioni di mera successione temporale, bensì nel rispetto del principio di specialità, in quanto il D.M. n. 140 del 2012 è rivolto a regolare la materia dei compensi tra professionista e cliente mentre il D.M. n. 55 del 2014 detta i criteri che il giudice deve applicare nel regolare le spese di causa (Sez. 2, n. 1018, 17/1/2018, Rv. 647642); considerato che la liquidazione effettuata dalla Corte locale in complessive Euro 405,00 per la fase di rinvio si pone al di sotto dei limiti imposti dal D.M. n. 55, tenuto conto del valore della causa (da Euro 1.000,01 a 5.200,00) e pur applicata la riduzione massima, in ragione della speciale semplicità dell’affare (art. 4, cit.); dovendosi, peraltro, soggiungere che, seppure il giudice non è obbligato a disporre l’aumento previsto dal D.M. n. 55 citato, nel caso di una pluralità di assistiti dal medesimo professionista, tuttavia, nel caso di specie, piuttosto emblematicamente, la Corte locale, liquidato compenso al di sotto del minimo assoluto, non fa alcun cenno alla circostanza in parola e del perchè non abbia reputato di tenerne conto;

considerato che a motivo dell’esposto il provvedimento gravato deve essere cassato con rinvio.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia anche per la statuizione sulle spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Perugia, altra composizione.

Così deciso in Roma, il 18 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2019

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