LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –
Dott. RAIMONDI Guido – Consigliere –
Dott. LORITO Matilde – Consigliere –
Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –
Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 9034/2015 proposto da:
SSICA – STAZIONE SPERIMENTALE PER L’INDUSTRIA DELLE CONSERVE ALIMENTARI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO TRIESTE 87, presso lo studio dell’avvocato BRUNO BELLI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANTONIO GIOVATI;
– ricorrente –
contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE MATANO, CARLA D’ALOISIO, LELIO MARITATO;
D.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA 195, presso lo studio dell’avvocato SERGIO VACIRCA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUCIANO GIORGIO PETRONIO;
C.R.P.A. – CENTRO RICERCHE PRODUZIONI ANIMALI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA, 1, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO DE STEFANO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato CORRADO SPAGGIARI;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 1213/2014 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 06/10/2014 r.g.n. 864/13;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/10/2019 dal Consigliere Dott. FABRIZIA GARRI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SANLORENZO Rita, che ha concluso per l’accoglimento del quinto motivo e rigetto degli altri;
udito l’Avvocato GIUSEPPE RAPISARDA per delega verbale Avvocato ANTONIO GIOVATI;
udito l’Avvocato SERGIO VACIRCA;
udito l’Avvocato MASSIMILIANO DE STEFANO per delega verbale MAURIZIO DE STEFANO.
RILEVATO
che:
1. Il Tribunale di Parma ha accertato e dichiarato, ai sensi della L. 23 ottobre 1960, n. 1369, art. 1, che tra D.M. e la SSICA – Stazione Sperimentale per l’Industria delle Conserve Alimentari era intercorso un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dal 28 novembre 1995 con la qualifica di ricercatore prevista dal c.c.n.l. degli Enti di ricerca e sperimentazione fino al febbraio 2000 e, da quella data, con la qualifica di impiegato di 1 livello del c.c.n.l. per l’industria alimentare.
2. Ha inoltre accertato che il contratto era stato illegittimamente risolto dal 5 novembre 2004 ed ha, perciò, condannato la SSICA al pagamento delle differenze retributive maturate ed a riammettere in servizio la lavoratrice ed a corrisponderle, a titolo risarcitorio, le retribuzioni maturate e non erogate dalla costituzione in mora del 13 aprile 2017 alla riammissione effettiva, retribuzione mensile globale di fatto quantificata in Euro 2.148,68, oltre accessori, dedotto l’aliunde perceptum quantificato in Euro 4.266,00.
3. Ha poi condannato la SSICA a corrispondere all’INPS la somma di Euro 41.127,00 per la costituzione in favore della lavoratrice di una rendita vitalizia sostitutiva della L. 12 agosto 1962, n. 1338, ex art. 13, in relazione al periodo 28 novembre 1995 – 31 ottobre 2004 oltre accessori ed a ricostituire la posizione contributiva della lavoratrice fino alla sua effettiva riammissione in servizio.
4. Ha condannato, infine la SSICA e il CRPA – Centro Ricerche Produzioni Animali s.p.a. al pagamento delle spese processuali in favore della D. e dell’INPS.
5. La Corte di appello di Bologna, investita del gravame da parte della SSICA e di appello incidentale da parte della D., ha rigettato l’appello principale ed in accoglimento di quello incidentale ha dichiarato che la retribuzione globale di fatto di cui tenere conto ai fini del risarcimento, di Euro 2.148,68, doveva essere maggiorata degli incrementi salariali stabiliti dal c.c.n.l. per l’industria alimentare e che sulle somme lorde spettanti dovevano essere praticate solo le ritenute fiscali di legge e non anche quelle previdenziali essendo l’onere relativo totalmente a carico del datore di lavoro senza diritto di rivalsa.
6. La Corte di merito ha in primo luogo ritenuto che la D. non fosse incorsa nella decadenza di cui al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 69, atteso che era stato dedotto un inadempimento unitario della SSICA protrattosi dalla fine del 1995 al 2004 con conseguente giurisdizione del giudice ordinario per tutto il periodo.
7. Ha poi confermato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha accertato l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti osservando che le testimonianze raccolte avevano avvalorato la allegata sussistenza degli elementi sintomatici rivelatori della subordinazione (assoggettamento a direttive specifiche e cogenti da parte di personale SSICA, al potere disciplinare ed inserimento nell’organizzazione).
8. Inoltre ha accertato che il rapporto della D. con la società interponente, CRPA, si era limitato alla stipula di incarichi di prestazione professionale ed a mere questioni amministrative (erogazione dei compensi).
9. Con riguardo all’interposizione fittizia vietata, poi, il giudice di appello ha evidenziato che questa non è esclusa dalla circostanza che il rapporto tra la società interponente ed il prestatore abbia, come nella specie, natura autonoma. Ha evidenziato che per il periodo antecedente il 2002 al rapporto non trovava applicazione la disciplina della somministrazione, non ancora vigente, e che la circostanza che successivamente tra le parti fossero stati stipulati rapporti di lavoro autonomi non rilevava essendo stata accertata, a decorrere dal 1995, l’esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro in regime di subordinazione mai venuto meno.
10. Ha ritenuto, infine, non applicabile al caso concreto la L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, ed ha escluso che la D. avesse inteso prestare acquiescenza, con il suo comportamento concludente, alla avvenuta risoluzione del rapporto di lavoro.
11. Quanto alla denunciata violazione del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 36, la Corte di merito ha ritenuto che essendosi il rapporto di lavoro instaurato già dal 28 novembre 1995 la disposizione non era applicabile atteso che la SSICA, a quel tempo, e fino alla sua soppressione con L. 30 luglio 2010, n. 122, era un ente pubblico economico cui si applicava la L. n. 1369 del 1960.
12. Con riguardo alla prescrizione, poi, il giudice di appello ha ritenuto che correttamente se ne era ritenuta l’interruzione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa che non era assistita da stabilità reale.
13. La sentenza ha invece accolto l’appello incidentale della lavoratrice avendo accertato che erano state allegate le tabelle retributive dalle quali risultavano gli incrementi della retribuzione intervenuti nel corso del tempo e fino al deposito del ricorso introduttivo del giudizio, mai contestati dalla convenuta. Ha escluso che dalle somme spettanti a titolo risarcitorio dovessero essere detratti gli importi dovuti all’Inps per contributi previdenziali non versati osservando che non era contestato che la SSICA non aveva provveduto al loro versamento e che non era stato neppure allegato che il ritardo non fosse imputabile alla datrice di lavoro.
14. Per la cassazione della sentenza ha proposto appello la SSICA censurando la sentenza con otto motivi. Resistono con controricorso D.M., l’INPS e la C.R.P.A. s.p.a.. Sia la ricorrente che i controricorrenti D. e C.R.P.A. s.p.a. hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis 1 c.p.c.. Quindi la causa è stata rinviata a nuovo ruolo per la decisione alla pubblica udienza.
RITENUTO
che:
15. Con il primo motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69 e l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.
15.1. Osserva la ricorrente che, con riguardo alla decadenza, è incontestato che la SSICA è divenuta ente pubblico economico solo dal 24 febbraio 2000 per effetto del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 540, mentre prima di allora era un ente pubblico non economico che intratteneva rapporti di pubblico impiego col suo personale. Insiste perciò nell’affermare che la pretesa doveva essere azionata dalla D. entro il 15 settembre del 2000 anche se il rapporto di lavoro era proseguito oltre tale data. Nel richiamare la giurisprudenza di questa Corte al riguardo sottolinea che il rapporto di lavoro, del quale era stata a posteriori accertata la continuatività, si era articolato in più rapporti diversi che solo dal 2002, formalmente e sostanzialmente, si erano svolti con la SSICA e rileva che la Corte di appello non ha chiarito sulla base di quali elementi ha accertato la sua unicità.
16. Ritiene il Collegio che sia necessario, ai fini della decisione del ricorso, risolvere preliminarmente la questione che attiene all’esistenza o meno della giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda che investe periodi in cui è in discussione sia la natura giuridica della Stazione Sperimentale ricorrente sia il carattere unitario dell’inadempimento denunciato con conseguenze sulla proponibilità della domanda in relazione alla applicabilità o meno del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69.
17. Tanto premesso va pertanto disposta la rimessione degli atti al Primo Presidente di questa Corte perchè valuti se investire o meno le sezioni unite della questione di giurisdizione presupposta alla decisione del primo motivo di ricorso per cassazione.
P.Q.M.
La Corte, dispone la rimessione degli atti al Primo Presidente per la eventuale rimessione alle sezioni unite.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 novembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2019