Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.30111 del 19/11/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 7710 del ruolo generale dell’anno 2018, proposto da:

Z.A. (C.F.: *****) rappresentato e difeso dall’avvocato Paola Aiello (C.F.: LLA PMR 69H64 C351G);

– ricorrente –

nei confronti di:

G.G. (C.F.: *****);

AZ SERVICE S.r.l. (P.I.: *****), in persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimati –

per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Catania n. 1522/2017, pubblicata in data 3 agosto 2017;

udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 11 luglio 2019 dal consigliere Tatangelo Augusto.

RILEVATO

che:

G.G. ha agito in giudizio nei confronti di Z.A. e di AZ Service S.r.l. per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti all’inadempimento dei convenuti alle obbligazioni previste, in suo favore, in un contratto di locazione da questi ultimi stipulato con altri soggetti.

La domanda è stata rigettata dal Tribunale di Catania.

La Corte di Appello di Catania, in riforma della decisione di primo grado, la ha invece parzialmente accolta, nei soli confronti dello Z..

Ricorre quest’ultimo, sulla base di un unico motivo.

Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati. E’ stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375,376 e 380 bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato inammissibile e/o manifestamente infondato.

E’ stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della proposta.

Il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso.

Il collegio ha disposto che sia redatta motivazione in forma semplificata.

CONSIDERATO

che:

Il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, in data 9 luglio 2019.

La rinuncia è rituale perchè intervenuta tempestivamente, prima dell’adunanza camerale, in mancanza di conclusioni del pubblico ministero (art. 390 c.p.c., comma 1), e perchè risultano assicurate le prescrizioni dell’art. 390 c.p.c., comma 2, in quanto essa è sottoscritta dalla parte e dal suo difensore.

Il giudizio di cassazione deve quindi essere dichiarato estinto per rinuncia, mentre nulla è a dirsi in ordine alle spese dello stesso, non avendo gli intimati svolto attività difensiva.

PQM

La Corte:

dichiara estinto il giudizio di cassazione per rinunzia;

– nulla per le spese.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 11 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2019

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