Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.30117 del 20/11/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7022-2018 proposto da:

K.H., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MARCO FATTORI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO *****, in persona del Ministro pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 766/2017 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE, depositata il 16/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ACIERNO.

RAGIONI DELLA DECISIONE

La corte d’Appello di Trieste ha rigettato, confermando la pronuncia di primo grado, la domanda di protezione internazionale, proposta dal cittadino straniero di nazionalità pakistana.

A sostegno della decisione la Corte territoriale ha precisato che la vicenda personale del cittadino straniero aveva evidenziato le ragioni esclusivamente economiche del suo allontanamento dal Pakistan. Veniva inoltre rilevata la mancanza di pericolosità oggettiva nell’area di provenienza dello stesso. Questa valutazione ha portato ad escludere la sussistenza dei requisiti anche per la protezione umanitaria.

Ha proposto ricorso per cassazione il cittadino straniero, affidato a due motivi nei quali viene dedotta rispettivamente la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 14, in relazione alla protezione sussidiaria e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in relazione alla protezione umanitaria.

Il primo, oltre ad una formulazione genericamente rivolta ad evidenziare i requisiti generali del tipo di protezione richiesta, è inammissibile perchè non colpisce la ratio decidendi relativa alla natura meramente economica delle ragioni dell’allontanamento del ricorrente, riportando, al fine di contestare la valutazione negativa della pericolosità dell’area di provenienza, stralci di sentenze di merito invece di indicare fonti alternative, attuali e già frutto di allegazione, evenutalmente non considerate dal giudice del merito.

Il secondo è inammissibile per la formulazione del tutto generica ed astratta dei requisiti della protezione umanitaria, senza riferimento puntuale alla molto succinta motivazione sul punto della sentenza impugnata.

In mancanza di difese della parte intimata, non vi è statuizione relativa alle spese processuali del presente giudizio.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento, dell’importo di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2019

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