LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –
Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –
Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 17269-2018 proposto da:
N.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BARNABA TORTOLINI 30, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO FERRARA, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI CASERTA;
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI, depositato il 02/05/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 08/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO TERRUSI.
RILEVATO
che:
il tribunale di Napoli ha respinto il ricorso proposto da N.M., senegalese, avverso il provvedimento col quale la Commissione territoriale di Caserta aveva a sua volta aveva respinto la sua domanda di protezione internazionale;
avverso il decreto è ora proposto ricorso per cassazione in tre motivi;
il ministero dell’Interno non ha svolto difese.
CONSIDERATO
che:
coi primi due mezzi il ricorrente denunzia la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, anche in relazione alla Cedu e alla Dir. 2013/32-UE, attesa la mancata fissazione dell’udienza di comparizione personale nonostante la mancata videoregistrazione del colloquio svoltosi dinanzi alla commissione territoriale; col terzo mezzo denunzia la violazione o falsa applicazione dell’art. 5 del T.U. immigrazione, e delle norme a ciò collegate, dolendosi del diniego della protezione umanitaria;
i primi due motivi, connessi e suscettibili di unitario esame, sono manifestamente fondati;
il tribunale di Napoli ha disatteso l’istanza di fissazione dell’udienza formulata in difetto della disponibilità della videoregistrazione, perchè, da un lato il procedimento amministrativo era stato instaurato prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 13 del 2017, così da esser sottratto all’obbligo derivante dalla afferente modifica dell’art. 35-bis, e, dall’altro, perchè l’audizione del richiedente era nella specie comunque superflua alla luce della documentazione; da questo punto di vista il tribunale ha negato che vi fosse automatismo tra la mancanza della videoregistrazione e la fissazione dell’udienza detta;
la decisione del tribunale si pone però in contrasto, sotto entrambi i profili, con l’orientamento di questa Corte; orientamento espresso dal principio per cui, allorchè il richiedente la protezione impugni la decisione della commissione territoriale e la videoregistrazione del colloquio non sia disponibile, il giudice deve fissare l’udienza per la comparizione delle parti, configurandosi, in difetto, la nullità del decreto che decide il ricorso per violazione del principio del contraddittorio, a nulla rilevando che l’audizione sia stata effettuata davanti alla commissione territoriale in data anteriore alla consumazione del termine di 180 giorni dall’entrata in vigore del D.L. n. 13 del 2017, convertito nella L. n. 46 del 2017, essendo l’udienza di comparizione delle parti, anche in tale ipotesi, conseguenza obbligata della mancanza della videoregistrazione (v. specificamente, dopo Cass. n. 17717-18, soprattutto Cass. n. 32029-18);
resta assorbito il terzo motivo;
il tribunale di Napoli, al quale la causa va rinviata a seguito della cassazione del decreto impugnato, in diversa composizione rinnoverà l’esame delle domande uniformandosi al principio esposto, e provvederà anche sulle spese del giudizio svoltosi in questa sede di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso, assorbito il terzo, cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al tribunale di Napoli.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 ottobre 2019.
Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2019