Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.30216 del 20/11/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 34513-2018 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati PATTERI ANTONELLA, PREDEN SERGIO, CALIULO LUIGI;

– ricorrente –

contro

P.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO LORENZINI 72, presso lo studio dell’avvocato FAIOLA VALERIA, rappresentato e difeso dagli avvocati BETFELLI MARIA TERESA, GOTTI SILVA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 56/2018 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE, depositata il 25/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’08/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. RIVERSO ROBERTO.

CONSIDERATO

Che:

la Corte d’appello di Trieste con sentenza n. 56 del 2018 ha rigettato l’appello proposto dall’Inps e confermato la sentenza di primo grado che aveva riconosciuto il diritto di P.E. alla riliquidazione dell’assegno di pensione in applicazione di quanto disposto dal d.Lgs. n. 526 del 1996, art. 3, comma 2, escludendo che potesse applicarsi la decadenza prevista dall’art. 47 del D.P.R. n. 639/1970 come modificata dal D.L. n. 98 del 2000, art. 38. Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Inps con un motivo illustrato con memoria al quale ha resistito P.E. con controricorso.

E’ stata comunicata alle parti la proposta del giudice relatore unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale.

L’Inps ha depositato istanza di rinvio a nuovo ruolo.

RILEVATO

Che:

1.- con l’unico motivo di ricorso viene dedotta la violazione del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, come novellato dalla L. 6 luglio 201, n. 98, art. 38, comma 1, lett. d), n. 1, convertito in L. 15 luglio 2011, n. 11 e dell’art. 252 disp. att. c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3) atteso che la Corte d’appello aveva ritenuto che nel caso di specie, poichè la pensione aveva decorrenza anteriore all’entrata in vigore del decreto legge sopra indicato, non trovasse applicazione il termine di decadenza triennale introdotto dalla stessa normativa; ad avviso dell’Inps, invece, il termine di decadenza incide anche sulle pensioni aventi decorrenza anteriore all’entrata in vigore del decreto legge dal momento che l’applicazione di una disposizione innovativa a rapporti di durata in essere al momento della previsione legislativa trova regola generale nell’art. 152 disp. att. c.c., per cui quando il fatto individuato come termine iniziale si sia verificato precedentemente all’entrata in vigore della norma introduttiva della decadenza il termine inizia a decorrere dalla data di entrata in vigore della disposizione innovativa, come confermato dalla giurisprudenza di legittimità.

2.- Il Collegio ritiene vada disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo in attesa della decisione della quarta Sezione della Corte di cassazione alla quale con ordinanza interlocutoria n. 13825 del 16 maggio 2019 questa sesta Sezione ha rimesso la decisione della questione – su cui verte anche il presente ricorso – inerente alla individuazione della decorrenza della nuova disciplina della decadenza introdotta dal D.L. 6 luglio 2011, art. 38, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, art. 1, comma 1.

P.Q.M.

Rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, all’adunanza camerale, il 8 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2019

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