LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –
Dott. RAIMONDI Guido – Consigliere –
Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –
Dott. LORITO Matilde – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 6625-2018 proposto da:
ITAF S.R.L., P.I. *****, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L. RIZZO 72, presso lo studio dell’avvocato PAOLO CELLI, rappresentato e difeso dall’avvocato GIOVANNI REHO;
– ricorrente –
contro
R.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SAN TOMMASO D’AQUINO 90, presso lo studio dell’avvocato ANDREA QUATTROCCHI, rappresentato e difeso dagli avvocati SALVATORE SPANO, MAURIZIO VALENTINI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1206/2017 della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 30/05/2017, N. R.G. 608/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/10/2019 dal Consigliere Dott. MATILDE LORITO.
RILEVATO
CHE:
La Corte d’appello di Lecce con sentenza resa pubblica il 30/5/2017, in parziale riforma della pronuncia del giudice di prima istanza, condannava la ITAF s.r.l. al pagamento, in favore di R.C., di differenze retributive, 13 e 14 mensilità, ferie, festività, T.F.R., nonchè dell’indennità di preavviso, oltre accessori di legge.
Avverso tale decisione la società ha interposto ricorso per cassazione affidato a plurimi motivi ai quali R.C. ha resistito con controricorso.
La ricorrente ha, quindi, depositato atto di rinuncia al ricorso accettata dalla controparte.
CONSIDERATO
CHE:
La rinuncia al ricorso comporta l’estinzione del processo (ai sensi degli art. 390 e 391 c.p.c.), che, nella specie, deve essere dichiarata con sentenza anzichè nella forma alternativa del decreto presidenziale (art. 391 c.p.c., comma 1 cit.) – in dipendenza dell’adozione del provvedimento a seguito della discussione in pubblica udienza (vedi Cass. n. 6407/2004, n. 10841/2003 delle Sezioni Unite; n. 11211/2004, n. 1913/2008 di sezioni semplici).
L’adesione del controricorrente alla rinuncia dispensa dalla pronuncia sulle spese processuali (ai sensi dell’art. 391 c.p.c., comma 4, cit.).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 16 ottobre 2019.
Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2019