LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FERRO Massimo – Presidente –
Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 29415/2014 proposto da Fallimento ***** S.p.a., in persona dei curatori pro tempore, avv. S.F., Dott.ssa C.A. e Dott. Sa.Ge., domiciliato in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avv. Parrella Luca, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
R.N., domiciliato in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dagli avv.ti Iuliano Damiano e Vitale Vincenzo, giusta procura in calce all’atto di costituzione;
– controricorrente –
nonchè sul ricorso sul ricorso 29589/2014 proposto da:
R.N., domiciliato in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Iuliano Damiano e Vitale Vincenzo, giusta procura in calce all’atto di costituzione;
– ricorrente incidentale –
contro
Fallimento ***** S.p.a., in persona dei curatori pro tempore, Avv. S.F., Dott.ssa C.A. e Dott. Sa.Ge., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’Avv. Parrella Luca, giusta procura in calce al ricorso;
– controricorrente al ricorso incidentale –
entrambi avverso il decreto del TRIBUNALE di NOLA, depositato il 03/11/2013;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 09/10/2019 dal Cons. Dott. ALDO ANGELO DOLMETTA.
FATTO E DIRITTO
La Corte, considerato che nei giorni immediatamente antecedenti all’udienza, fissata per la discussione dei riuniti ricorsi, il Fallimento ***** s.p.a., nelle persone della curatrice S.F. e del difensore Luca Parrella, da un lato, e R.N., in persona propria insieme ai difensori Damiano Iuliano e Vincenzo Vitale, dall’altro, hanno presentato un'”istanza congiunta di rinvio”, fondata sull’attuale esistenza di “serie trattative finalizzate a trovare una soluzione bonaria di tutto il contenzioso in essere tra le medesime parti”.
P.Q.M.
rinvia la controversia a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 9 ottobre 2019.
Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2019