Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.30281 del 20/11/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 889-2018 proposto da:

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI TRAPANI, in persona del Commissario Straordinario e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, V. ANTONIO GRAMSCI 20, presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA PERONE, rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE DI STEFANO;

– ricorrente –

contro

LABORATORIO ANALISI CLINICHE FLEMING SRL, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIACOMO BONI 15, presso lo studio dell’avvocato ELENA SAMBATARO, rappresentata e difesa dall’avvocato GIOVANNI LENTINI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1080/2017 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 31/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO MA RULLI.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il ricorso in atti l’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani impugna l’epigrafata sentenza con la quale la Corte d’Appello di Palermo ha confermato la decisione di primo grado che ne aveva respinto l’opposizione avverso il decreto ingiuntivo del Laboratorio Analisi Cliniche Fleming s.a.s. di B.R. e C inteso a conseguire il compenso delle prestazioni di analisi cliniche erogate extra-budget per l’anno 2000 e ne chiede la cassazione sul rilievo 1) della violazione e falsa applicazione della L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 32, comma 8, della L. 30 dicembre 1992, n. 502, artt. 8-bis e 8-quinquies, della L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 83, e del Piano sanitario Regionale siciliano 2000 del 2002, posto che, contrariamente a guanto ritenuto dal decidente – dell’avviso che, in difetto di una determinazione autoritativa dei tetti di spesa, qualsiasi compressione dei diritti dell’ingiungente era “sfornita di copertura legittima” – predetti limiti erano stati resi noti all’interessata comunicando che la pregressa determinazione assessorile di essi n. 29149 del 1999 avrebbe continuato ad applicarsi per l’anno 2000; 2) dell’omessa motivazione e della violazione e falsa applicazione dell’art. 118 disp. att. c.p.c. e dell’art. 132 c.p.c., essendo l’impugnata sentenza afflitta da una generale carenza di motivazione, posto che essa avrebbe respinto l’appello senza tuttavia spiegarne i motivi; 3) dell’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in ragione dell’asserita irrilevanza della comunicazione in data 27.1.2000 con cui la ricorrente aveva reso noto all’interessata il bduget prestazionale fissato per il corrispondente anno.

Al ricorso così proposto resiste l’intimata con controricorso

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il primo motivo di ricorso è affetto da pregiudiziale inammissibilità sul rilievo della novità delle questioni che vi sono sollevate, dato che, in disparte dalla loro conferenza decisoria nel senso auspicato dalla ricorrente – già peraltro, diversamente apprezzata da questa Corte in passate occasioni (ex plurimis Cass., Sez. IV, 2/02/2011, n. 2467; Cass., Sez. IV, 16/04/2010, n. 9165; Cass., Sez. IV, 8/04/2010, n. 8339, tutte nel senso della rilevanza di una previa determinazione autoritativa del tetto di spesa) – non consta che esse siano state previamente sottoposte all’esame di merito, di modo che è precluso a questa Corte scrutinarne qui la fondatezza, dato che il controllo di legittimità ad essa demandato può avere ad oggetto solo questioni su cui i giudici di merito si siano pronunciati.

3. Il secondo motivo di ricorso è infondato, dato che la Corte d’Appello ha puntualmente ed esaurientemente enunciato le ragioni del proprio convincimento, annotando, sul filo del ricordato orientamento già espresso da questa Corte in precedente occasioni, che “nella specie è pacifico che l’Assessore Regionale alla Sanità non ha mai esercitato il potere autoritativo di porre un limite di spesa per l’anno 2000 ed è, perciò, evidente che qualsiasi compressione dei diritti del Laboratorio Analisi Cliniche Fleming s.a.s. di B.R. e C è sfornito di copertura legittima”.

4. Il terzo motivo di ricorso è parimenti infondato, dato che, in disparte da ogni considerazione se la censura attenga ad un fatto ovvero alla valutazione di un elemento istruttorio, come in ogni caso si evince significativamente dalla stessa rubrica del motivo – ove si addebita alla decisione “l’asserita irrilevanza” tributata ad un documento versato in atti – e vieppiù dalla motivazione dello stesso provvedimento impugnato (cfr. p. 5 della motivazione), il “fatto” in questione è stato tutt’altro che obliterato dal decidente, ma ha costituito oggetto solo di diverso apprezzamento rispetto a quanto auspicato.

5. Il ricorso va dunque respinto.

6. Spese alla soccombenza e doppio contributo.

P.Q.M.

Respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 4200,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-I sezione civile, il 25 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2019

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