Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.30284 del 20/11/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24448-2018 proposto da:

A.F., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato LUCA FROLDI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO 80185690585;

– intimato –

avverso il decreto n. R.G. 1066/2018 del TRIBUNALE di ANCONA, depositato il 29/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO MARULLI.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il ricorso in atti si impugna l’epigrafato decreto con il quale il Tribunale di Ancona, attinto dal ricorrente ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, ha confermato il diniego di protezione internazionale ed umanitaria pronunciato nei suoi confronti dalla Commissione territoriale e se ne chiede la cassazione sul rilievo 1) della violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5, avendo il decidente rigettato il ricorso, astenendosi dall’ottemperare al dovere di cooperazione istruttoria ed omettendo in tal modo di colmare, a mezzo dell’esercizio dei poteri officiosi a tal fine conferiti dalla legge, le lacune evidenziate dalla motivazione; 2) della violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett c), avendo il decidente motivato il pronunciato rigetto sul presupposto che la vicenda narrata dal ricorrente ha caratteri di natura privata e personale, quantunque il paese di provenienza da cui egli proviene “soffre di gravi carenze in termini di democrazia e di rispetto dei diritti umani”.

Non ha svolto attività difensiva l’amministrazione intimata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Va previamente rilevata l’inammissibilità del ricorso stante l’inosservanza del termine di impugnazione stabilito in trenta giorni dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, posto che, comunicato il provvedimento il 29.6.2018, il ricorso è stato notificato a mezzo pec il 1.8.2018 ovvero oltre l’indicato termine scadente il 29.7.2018 e prorogato ex lege, trattandosi di giorno festivo, al primo giorno non festivo successivo ossia al 30.7.2018.

3. Il ricorso va perciò dichiarato inammissibile.

5. Nulla spese in difetto di costituzione avversaria. Doppio contributo.

PQM

Dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della VI-I sezione civile, il 25 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2019

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