LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –
Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –
Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
Sul ricorso 15834/2016 proposto da:
E.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 9-C INT. 1, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO CANESTRELLI che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato BONIFACIO GIUDICEANDREA;
– ricorrente –
contro
F.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MICHELE MERCATI 51, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE ANTONINI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ELISABETTA FRONZA;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 244/2013 della CORTE D’APPELLO di TRENTO, depositata il 03/09/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/09/2019 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. CARDINO ALBERTO, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RILEVATO
che:
E.A. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Trento 3.9.2013 n. 244, con cui, in riforma della sentenza di primo grado, era stata rigettata l’opposizione all’esecuzione da lei proposta nei confronti di F.E.;
il ricorso è fondato su quattro motivi ed illustrato da memoria;
F.E. ha resistito con controricorso illustrato da memoria;
la suddetta sentenza d’appello era già stata impugnata per revocazione ex art. 395 c.p.c. da E.A., impugnazione rigettata dalla Corte d’appello di Trento con sentenza 16.12.2014 n. 366;
il ricorso per cassazione avverso la sentenza di rigetto della domanda di revocazione è stato dichiarato inammissibile da questa Corte con sentenza 10.6.2016 n. 11923.
CONSIDERATO
che:
la sentenza d’appello impugnata in questa sede venne notificata ad E.A., per i fini di cui all’art. 325 c.p.c., in data 2.10.2013;
la Corte d’appello di Trento, su istanza di E.A., con provvedimento del 27.11.2013 sospese il termine per proporre ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza, ex art. 398 c.p.c., comma 4;
il suddetto termine ha ripreso a decorrere dalla comunicazione, a cura della cancelleria, dell’avvenuto deposito della sentenza di questa Corte con cui venne dichiarato inammissibile il ricorso avverso la sentenza di rigetto della revocazione, ovvero dal 10.6.2016;
poichè al momento in cui la Corte d’appello di Trento sospese ex art. 398 c.p.c. il termine per proporre ricorso per cassazione erano già decorsi (almeno) 56 giorni (assumendo l’ipotesi più favorevole alla ricorrente, e cioè che l’ordinanza di sospensione sia stata immediatamente comunicata dalla cancelleria: cfr. Sez. U, Sentenza n. 21874 del 30.8.2019), il ricorso per cassazione oggetto del presente giudizio si sarebbe dovuto proporre entro il 14.6.2016;
esso, per contro, è stato proposto con atto consegnato all’ufficiale giudiziario per la notifica il 21.6.2016, e dunque tardivamente;
il ricorso va dunque dichiarato inammissibile;
le spese del presente giudizio di legittimità vanno a poste a carico della ricorrente, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, e sono liquidate nel dispositivo;
l’inammissibilità del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).
P.Q.M.
la Corte di cassazione:
(-) dichiara inammissibile il ricorso;
(-) condanna E.A. alla rifusione in favore di F.E. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 3.200, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2;
(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di E.A. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte di cassazione, il 13 settembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2019