Corte di Cassazione, sez. V Civile, Sentenza n.30359 del 21/11/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – rel. Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 30698-2011 proposto da:

V.P., N.C.F., elettivamente domiciliati in ROMA VIALE GIULIO CESARE 2, presso lo studio dell’avvocato ALBERTO MAMMOLA, che li rappresenta e difende giusta delega in calce;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE ***** DI ROMA UFFICIO CONTROLLI, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 671/2011 della COMM. TRIB. REG. di ROMA, depositata il 25/10/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/10/2019 dal Presidente e Relatore ORONZO DE MASI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GIOVANNI GIACALONE che ha concluso per l’estinzione del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato MAMMOLA che ha chiesto l’estinzione;

udito per il resistente l’Avvocato BACHETTI che ha chiesto l’estinzione.

FATTI DI CAUSA

Con riguardo alle cartelle di pagamento notificate a V.P. e N.C.F., a seguito di avviso di rettifica emesso dall’Agenzia delle Entrate in relazione alla compravendita di un fabbricato e di un terreno siti nel Comune di *****, beni rispetto ai quali i contribuenti assumevano la sussistenza di un rapporto di pertinenzialità, gli odierni ricorrenti hanno proposto quattro motivi di ricorso avverso la sentenza n. 671/14/11 pronunciata dalla Commissione tributaria regionale del Lazio, deducendo l’omessa ed errata valutazione delle prove circa un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), la violazione e falsa applicazione dell’art. 817 c.c., e del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, comma 4, (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), la contraddittorietà e illogicità della motivazione circa un punto decisivo della controversia art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), ed infine l’insufficienza della motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

I ricorrenti hanno presentato istanza del 13 ottobre 2017 con richiesta di sospensione del giudizio del D.L. n. 193 del 2016, ex art. 6, convertito con modificazioni dalla L. n. 225 del 2016, istanza che la Corte, con ordinanza del 16 novembre 2017, ha accolto, disponendo il rinvio della causa a nuovo ruolo, al fine di verificare il buon esito della definizione agevolata del D.L. n. 193 del 2016, ex art. 6, convertito con modifiche dalla L. n. 225 del 2016, (v. Cass. n. 16023/2017, n. 14732/2017).

L’Agenzia delle Entrate non ha svolto attività difensiva riservandosi di partecipare alla udienza di discussione orale (art. 370 c.p.c., comma 1).

I ricorrenti hanno depositato documentazione e chiesto con memoria la declaratoria di cessazione della materia del contendere per l’intervenuto tempestivo ed integrale pagamento, in forma rateizzata, della somma dovuta, giusta comunicazione di Equitalia sud s.p.a., per la definizione agevolata del carico fiscale oggetto di causa, avendo presentato la relativa dichiarazione di adesione con impegno a rinunciare al giudizio pendente.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Dalla documentazione allegata alla sopra detta memoria emerge che parte ricorrente è stata ammessa alla procedura di definizione agevolata in questione ed ha provveduto al pagamento di quanto dovuto.

La definizione agevolata dei crediti tributari iscritti a ruolo, in una al rispetto delle relative condizioni (di adempimento), è idonea a determinare l’estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46; v., altresì, Cass. n. 31021/2018; n. 2939/2017).

Si è, in particolare, rilevato che in tema di adesione del contribuente alla definizione agevolata D.L. n. 193 del 2016, ex art. 6, (conv., con modif., dalla L. n. 225 del 2016), poichè la dichiarazione di adesione reca l’impegno del contribuente a rinunciare ai giudizi pendenti sui relativi carichi, il ricorrente che deposita nel giudizio di legittimità l’attestazione di ammissione alla procedura manifesta un’inequivoca rinuncia al ricorso onde va dichiarata l’estinzione del giudizio (Cass. n. 20967/2019; n. 29394/2017).

Le spese del giudizio estinto rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate (cit. D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, comma 3), e alcunchè va disposto in ordine all’ulteriore versamento del contributo unificato (D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), trattandosi di misura la cui natura eccezionale, parchè lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass. n. 23175/2015).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 7 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2019

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