LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. CATALDI Michele – rel. Consigliere –
Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –
Dott. FRAULINI Paolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 26535-2014 proposto da:
L.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DONATELLO 71 presso lo studio dell’avvocato PIERPAOLO BAGNASCO, rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO RUSSO delega a margine;
– ricorrenti –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE;
– intimati –
avverso la sentenza n. 3390/2014 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI, depositata il 03/04/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/10/2019 dal Consigliere Dott. MICHELE CATALDI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. LUISA DE RENZIS che ha concluso per la cessazione della materia del contendere.
FATTI DI CAUSA
1. L.P. propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 3390/3/14, depositata il 3 aprile 2014, della Commissione tributaria regionale della Campania, che ha respinto il suo appello avverso la sentenza della Commissione tributarla provinciale di Caserta, che aveva respinto il ricorso del contribuente contro l’avviso con il quale l’Amministrazione finanziaria, per l’anno d’imposta 2006, aveva accertato, ai fini Irpef, con metodo sintetico, il un maggior reddito imponibile, con conseguente maggiore imposta, oltre agli interessi ed alle sanzioni.
2. L’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il contribuente ricorrente ha depositato istanza, con la quale ha chiesto che sia dichiarata la sopravvenuta cessazione della materia del contendere per definizione agevolata della cartella n. *****, relativa all’avviso di accertamento n. *****, oggetto di questo giudizio, del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, ex art. 6, convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225, allegando documenti relativi alla prova del pagamento integrale rateizzato, oltre al provvedimento di ammissione e quantificazione di cui al cit. D.L. n. 193 del 2016, art. 6, comma 3.
2. In presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6, conv. con modif. in L. n. 225 del 2016, cui sia seguita la comunicazione dell’esattore ai sensi del comma 3, di tale norma, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 c.p.c., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, ovvero perchè ricorre un caso di estinzione “ex lege”, qualora sia resistente o intimato; in entrambe le ipotesi, peraltro, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato (Cass., 03/10/2018, n. 24083).
Deve quindi dichiararsi la cessazione della materia del contendere. 3. Nulla sulle spese, essendo rimasta intimata l’Agenzia delle Entrate.
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere.
Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2019.
Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2019