LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –
Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –
Dott. LEUZZI Salvatore – Consigliere –
Dott. MELE Francesco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA PARZIALE sul ricorso 19484-2016 proposto da:
P.R., PI.RA., B.V., elettivamente domiciliati in ROMA VIA CRESCENZIO 2, presso lo studio dell’avvocato GUGLIELMO FRANSONI, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati FRANCESCO PADOVANI, PASQUALE RUSSO;
– ricorrenti –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 62/2016 della COMM.TRIB.REG. di FIRENZE, depositata il 21/01/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/04/2019 dal Consigliere Dott. MELE FRANCESCO.
Per la cassazione della sentenza della commissione tributaria regionale della Toscana n. 62/2016, depositata il 21.1.2016, non notificata.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio in data 4 aprile 2019 dal relatore cons. Mele Francesco.
RILEVATO
che:
– La predetta sentenza ha confermato la sentenza della commissione tributaria provinciale di Firenze di rigetto del ricorso proposto da B.V., Pi.Ra. e P.R. avverso accertamenti che – D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 41 bis – recuperavano a tassazione redditi asseritamente prodotti in conseguenza di operazioni di cessione di quote di una S.a.s e di riduzione di capitale sociale mediante rimborso ai soci.
– Per la cassazione della predetta sentenza i contribuenti propongono ricorso affidato a quattro motivi.
– Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.
CONSIDERATO
che:
– Sia la B. che l’ufficio impositore hanno depositato istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
– Quanto al rapporto tra la B. e l’Agenzia delle Entrate può procedersi nel senso richiesto dichiarando la cessazione della materia del contendere e disponendo la compensazione delle spese processuali.
– Quanto al rapporto tra gli altri due contribuenti -odierni ricorrenti- e l’Ufficio, si rileva che uno di essi, P.R., ha depositato istanza di sospensione del giudizio ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 10, come convertito dalla L. n. 136 del 2018.
– In accoglimento di tale istanza, il giudizio va sospeso e va disposto il rinvio a nuovo ruolo.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere quanto alla B. con spese compensate; per il resto rinvia nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, il 4 aprile 2019.
Depositato in cancelleria il 21 novembre 2019