LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –
Dott. TRISCARI Giancar – rel Consigliere –
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –
Dott. FICHERA Giuseppe – Consigliere –
Dott. MELE Francesco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2770 del ruolo generale dell’anno 2013 proposto da:
Italvia Automobili Due s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Giovanni Levati per procura speciale a margine del ricorso, presso il cui studio (studio Avv. Donatella Cillis) in Roma, via Tuscolana, n. 1020 ed. 107/E, è
elettivamente domiciliata;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle entrate, in persona del direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui Uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è domiciliata;
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, n. 374/14/2012, depositata in data 29 maggio 2012;
udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 12 giugno 2019 dal Consigliere Giancarlo Triscari.
RILEVATO
che:
dall’esposizione in fatto della pronuncia impugnata si evince che: l’Agenzia delle entrate aveva notificato a Italvia Automobili Due s.r.l. un avviso di accertamento, relativo all’anno di imposta 2005, con il quale aveva recuperato a tassazione l’Iva di cui alle fatture di acquisto di autovetture da società cartiere per operazioni inesistenti; avverso il suddetto atto impositivo la società contribuente aveva proposto ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma che lo aveva accolto; avverso la pronuncia del giudice di primo grado l’Agenzia delle entrate aveva proposto appello principale e la società contribuente aveva proposto appello incidentale;
la Commissione tributaria regionale del Lazio ha accolto l’appello principale, in particolare ha ritenuto che: l’Agenzia delle entrate ha assolto al proprio onere di provare che le operazioni di acquisto erano soggettivamente inesistenti sulla base di elementi gravi, precisi e concordanti da cui inferire che la contribuente aveva acquistato una rilevante quantità di autovetture per mezzo di società cartiere; la società, peraltro, non aveva a propria volta assolto all’onere su di essa gravante di provare l’effettiva esistenza delle operazioni e l’ammontare dei costi sostenuti; la circostanza che sussisteva, nella fattispecie, una frode carosello comportava che doveva presumersi la consapevole partecipazione della contribuente all’accordo simulatorio, con conseguente non detraibilità dell’Iva;
avverso la suddetta pronuncia Italvia Automobili Due s.r.l. ha proposto ricorso affidato a quattro motivi di censura;
l’Agenzia delle entrate si è costituita depositando controricorso.
CONSIDERATO
che:
con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 19 e 54 e dei principi unionali;
con il secondo motivo si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., degli artt. 115 e 116 c.p.c., e ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), per omessa o insufficiente motivazione;
con il terzo motivo si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, per mancata allegazione degli atti richiamati dall’avviso di accertamento e dal processo verbale di constatazione, nonchè ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), per omessa o insufficiente motivazione sulla suddetta mancata allegazione;
con il quarto motivo si censura la sentenza per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, sulla eccezione di falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, abrogato art. 7, comma 3;
ritenuto che:
il processo è rimasto sospeso sino al 31 dicembre 2018, avendo la contribuente presentato istanza di definizione agevolata ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, convertito con modificazioni dalla L. n. 96 del 2017, contenente la prova del versamento della sola prima rata dell’importo liquidato in applicazione del beneficio, e richiesto, con istanza, del 13 novembre 2017, la sospensione del giudizio;
ai sensi del medesimo articolo, comma 10, entro lo stesso termine del 31.12.2018, la parte che ne aveva interesse avrebbe dovuto presentare istanza di trattazione, pena l’estinzione del giudizio;
atteso che tale adempimento non risulta effettuato, il processo va dichiarato estinto;
le spese del giudizio estinto restano a carico di chi le ha anticipate, per espressa previsione del cit. art. 11, comma 10, ultimo periodo.
P.Q.M.
La Corte:
dichiara estinto il giudizio e pone le spese a carico di chi le ha anticipate.
Così deciso in Roma, il 12 giugno 2019.
Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2019