LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –
Dott. GORJAN Sergio – rel. Consigliere –
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24965/2018 proposto da:
T.M.L., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato Autiero Giovanni;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno;
– intimato –
avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di VENEZIA, depositata il 30/07/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 08/10/2019 dal Cons. Dott. GORJAN SERGIO.
CONSIDERATO IN FATTO
T.M.L. – cittadino della ***** – ebbe a proporre ricorso avverso la decisione della Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Verona, che aveva rigettato la sua istanza di ottenimento della protezione poichè non credibile il racconto delle ragioni fattuali poste alla base dell’istanza.
Il Tribunale di Venezia adito ebbe a rigettare il ricorso poichè effettivamente non appariva credibile il racconto del richiedente protezione quando asseriva d’essere dovuto fuggire da casa sua poichè s’era opposto alla “circoncisione” della figlia e così d’essersi attirato minacce da parte della famiglia,posto che detta pratica è avversata dalle Autorità locali e comunque,senza conseguenza alcuna, non fu osservata dal padre del ricorrente in relazione a sua sorella,stando allo stesso racconto del T..
Il T. ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto del Collegio lagunare.
Il Ministero degli Interni – Commissione territoriale di Verona è rimasto intimato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dal T. s’appalesa siccome inammissibile.
Il ricorso elaborato dall’impugnante non presenta i requisiti formali prescritti dall’art. 366 c.p.c., in quanto non risultano articolate specifiche censure in relazione all’argomentazione esposta nel provvedimento impugnato.
Difatti l’impugnante si limita ad esporre le proprie argomentazioni e convinzioni circa il fondamento dei fatti raccontati e degli argomenti da lui utilizzati per supportare la richiesta di protezione, così chiedendo a questa Corte di legittimità una valutazione di natura squisitamente meritale non consentita dalla sua funzione.
Inoltre nel ricorso,non solo, non risultano specificati i vizi denunziati mediante inquadramento in uno dei tassativi casi prescritti dall’art. 360 c.p.c., ma anche l’argomento critico sviluppato risulta proposto semplicemente contrapponendo la propria ricostruzione fattuale e conseguenti conclusioni giuridiche a quella elaborata dal Tribunale veneto,senza indicare esattamente l’aporia logico-fattuale viziante la motivazione esposta nel decreto impugnato, se non che non risulta a sè favorevole.
Al rigetto del ricorso non segue, ex art. 385 c.p.c., la condanna del T. alla rifusione delle spese di questo giudizio di legittimità stante la mancata costituzione dell’Amministrazione.
Concorrono in capo al ricorrente le condizioni processuali per l’ulteriore pagamento del contributo unificato.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso, nulla spese.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello,ove dovuto, per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nell’adunanza di Camera di consiglio, il 8 ottobre 2019.
Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2019