LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CORRENTI Vincenzo – Presidente –
Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 27734/015 proposto da:
B.P., ex lege domiciliata un Roma, p.zza Cavour presso la Cancelleria della Corte di cassazione e rappresentata e difesa dall’avvocato Mariano Clementoni con studio in Piacenza via Sopramuro 66;
– ricorrente –
contro
C.G., M.M., elettivamente domiciliati in Roma, Via Luigi Boccherini n. 3, sc. II, presso lo studio dell’avvocato Federico De Angelis e rappresentati e difesi dall’avvocato Ettore Maini;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 2089/2014 della Corte d’appello di Bologna, depositata il 08/10/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 18/12/2018 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte.
RILEVATO
che:
– il presente giudizio trae origine dal ricorso possessorio proposto da B.P. nei confronti di C.G. per sentirlo condannare alla reintegra del possesso di una servitù di passaggio pedonale e carraio mediante la rimozione di manufatti, marciapiede e gradini, realizzati dal convenuto nel ***** sulla propria aia;
– costituendosi il convenuto eccepiva, per quanto qui di interesse, la decadenza dell’azione possessoria e comunque l’insussistenza di un possesso tutelabile in capo alla ricorrente;
– all’esito del giudizio di primo grado il Tribunale di Piacenza con la sentenza n. 510/2008 rigettava la domanda di reintegra e condannava la ricorrente alla rifusione delle spese di lite;
– proposto gravame da parte della soccombente, la Corte d’appello di Bologna con sentenza n. 2089 del 8/10/2014 respingeva l’impugnazione e confermava integralmente la sentenza di prime cure;
– in particolare, la corte distrettuale ribadiva la corretta ricostruzione dei fatti operata sulla scorta delle risultanze processuali, con specifico riguardo alla presenza di arbusti e sterpaglie dove avrebbero dovuto passare con le auto, così come la circostanza, emersa dall’istruttoria, secondo cui il fratello dell’appellante dormiva nel garage, con ciò escludendo l’obiettiva utilità del passaggio attraverso il fondo dominante in relazione al concreto uso dell’autorimessa non adibita a ricovero di autovetture;
– infine, la corte bolognese aveva evidenziato come le prove assunte avevano fatto emergere che la frequentazione del fondo da parte della ricorrente si verificava, dopo il trasferimento altrove, non più di cinque o sei volte l’anno, con la conseguenza che doveva ritenersi corretta la valutazione del giudice di prime cure circa l’insussistenza dei presupposti della richiesta tutela possessoria;
– la cassazione della pronuncia d’appello è chiesta da B.P. con ricorso notificato il 7 novembre 2015 ed articolato sulla base di tre motivi, cui resistono con tempestivo controricorso C.G. e M.M..
CONSIDERATO
che:
– con il primo motivo parte ricorrente denuncia la violazione degli artt. 1140 e 1168 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la corte distrettuale erroneamente ritenuto che la frequentazione saltuaria comportava l’inidoneità della condotta ad integrare gli estremi di una situazione di possesso consolidata e tutelabile, in violazione del principio giurisprudenziale, secondo il quale il carattere saltuario dell’esercizio della servitù di passaggio non è di ostacolo alla disponibilità dell’azione a tutela del possesso essendo sufficiente, una volta instaurata la relazione di fatto sul bene, che questo possa considerarsi nella virtuale disponibilità del possessore Cass. 7579/2007);
– il motivo è infondato;
– è effettivamente orientamento di questa corte quello secondo cui in tema di servitù discontinue,l’esercizio saltuario non è di ostacolo a configurarne il possesso, dovendo lo stesso essere determinato in riferimento alle peculiari caratteristiche ed alle esigenze del fondo dominante (cfr. Cass. 3076/2005; id. 7579/2007; id. 26636/2011);
– tuttavia la corte d’appello ha, nel caso di specie, escluso il possesso tutelabile dell’allegato passaggio carraio per avere considerato chiaro segno dell’animus dereliquendi, oltre alla presenza di arbusti e di sterpaglie, la circostanza che il fratello della ricorrente dormisse nel garage, condizione ritenuta dalla corte distrettuale incompatibile con l’uso dedotto dalla ricorrente;
– si tratta, tuttavia, di una valutazione rimessa al giudice del merito ed incensurabile dal giudice di legittimità, al di fuori del limitato sindacato ora consentito sulla motivazione (cfr. Cass. Sez. Un. 8053/2014);
– con il secondo motivo si censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 112 e 113 c.p.c., dell’art. 2909 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, laddove la corte felsinea non aveva tenuto conto della sentenza n. 848/2011, passata in giudicato, con cui il Tribunale di Piacenza aveva ritenuto sussistente il diritto di servitù di passaggio a favore dell’odierna ricorrente e gravante sul fondo dei convenuti C.G. e M.M.;
– ad avviso di parte ricorrente tale pronuncia riconosceva il titolo in forza del quale ella esercitava il possesso sul fondo asservito ed il diritto di ottenere la reintegra nella predetta facoltà;
– il motivo è inammissibile perchè, a fronte dell’omesso riferimento alla questione nella sentenza impugnata, la ricorrente non indica dove l’ha sollevata in precedenza;
– infatti, nel ricorso ci si limita a riferire della produzione della sentenza n. 848/2011 del Tribunale di Piacenza eseguita in sede di udienza di precisazione delle conclusioni in appello e del riferimento ad essa operato dagli appellati;
– ciò, non esaurisce, però, l’obbligo che questa Corte ha riconosciuto in capo al ricorrente per cassazione, il quale ove proponga una determinata questione giuridica – che implichi accertamenti di fatto – ha l’onere, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione (cfr. Cass. 1435/2013; id. 27568/2017; id. 16347/2018);
– nel caso di specie l’indicazione fornita dalla ricorrente non consente di comprendere quale tipo di considerazioni abbia accompagnato la produzione della sopravvenuta pronuncia, nè se sussista il vizio di legge ovvero l’omesso esame nei termini dedotti;
– la mancanza di specificità della censura appare, peraltro, assorbente rispetto alla prospettata irrilevanza della statuizione petitoria nel giudizio possessorio, potendo la prima incidere solo ad colorandam possessionem, così come puntualmente eccepito dai controricorrenti (cfr. Cass. 24026/2004; id. 2762/2005; id. 4279/2011);
– con il terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 91 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, deducendo che ove la corte bolognese avesse deciso in ossequio all’art. 1168 c.c., avrebbe dovuto addossare le spese processuali a carico dei convenuti, con ciò chiedendo che tale provvedimento venga adottato dal giudice di legittimità insieme alla cassazione della sentenza impugnata;
– l’esame del motivo è assorbito dall’esito sfavorevole dei primi due motivi;
– in conclusione, il ricorso va rigettato e, in applicazione del principio di soccombenza, parte ricorrente va condannata alla rifusione delle spese di lite a favore di parte controricorrente nella misura liquidata in dispositivo;
– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore dei controricorrenti che liquida in Euro 1700,00 di cui Euro 200,00 per esporsi nonchè 15% per rimborso spese generali ed oltre accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 dicembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2019
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