Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.30565 del 22/11/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15719/2014 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CLEMENTINA PULLI, MAURO RICCI, EMANUELA CAPANNOLO;

– ricorrente –

contro

C.V., MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1254/2013 della CORTE D’APPELLO di MESSINA, depositata il 14/06/2013.

RILEVATO

che:

1. con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Messina, in parziale accoglimento del gravame svolto dall’assistito (nato il 1 marzo 1935) avverso la sentenza di primo grado, ha riconosciuto il diritto alla pensione di inabilità a decorrere dal 1 gennaio 2001;

2. avverso detta sentenza l’Inps ha proposto ricorso, affidato ad un motivo, con il quale, denunciando violazione della L. 30 marzo 1971, n. 118, artt. 12, 13 e 19 e D.Lgs. 23 novembre 1988, n. 509, art. 8, della L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 6 e 7, deduce l’erronea applicazione della predetta normativa, per avere la Corte territoriale riconosciuto il beneficio pensionistico da epoca in cui l’assistito aveva già compiuto il 65 anno di età;

3. la parti intimate non hanno resistito.

CONSIDERATO

che:

4. il ricorso è da accogliere;

5. costituisce principio, ripetutamente enunciato dalla giurisprudenza di questa Corte, quello secondo cui: “La pensione e l’assegno di inabilità civile di cui alla L. 30 marzo 1971, n. 118, artt. 12 e 13, non possono essere riconosciuti a favore dei soggetti il cui stato di invalidità, a norma di legge, si sia perfezionato con decorrenza successiva al compimento dei sessantacinque anni (o che, comunque, ne abbiano fatto domanda dopo il raggiungimento di tale età), come si evince dal complessivo sistema normativo che per gli ultrasessantacinquenni prevede l’alternativo beneficio della pensione sociale anche in sostituzione delle provvidenze per inabilità già in godimento e come è stato espressamente confermato dal D.Lgs. 23 novembre 1988, n. 509, art. 8” (cfr. ex multis, Cass. 192 del 2011 e numerose conformi);

6. alla stregua del suddetto principio occorre, dunque, per negare il diritto alle prestazioni assistenziali previste dalla L. n. 118 del 1971, che lo stato di invalidità si sia perfezionato con decorrenza successiva al compimento dei sessantacinque anni e, nel caso in esame, secondo l’accertamento del giudice di merito, la situazione invalidante si è perfezionata, per l’appunto, in epoca successiva al compimento del sessantacinquesimo anno di età da parte del richiedente;

7. la sentenza va, pertanto, cassata e, per non essere necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa deve decidersi nel merito con il rigetto dell’originaria domanda di riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità;

8. l’alterno esito dei giudizi di merito e il comportamento processuale dell’intimato, che nulla ha opposto ai rilievi dell’I.N.P.S. e non ha in alcun modo dato causa all’errore di diritto contenuto nel provvedimento impugnato, consigliano la compensazione tra le parti delle spese dell’intero processo;

9. ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di C.V.; spese compensate dell’intero processo. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 12 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2019

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