LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 5752-2018 proposto da:
R.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ELEONORA D’ARBOREA 37, presso lo studio dell’avvocato ASSUNTA CESTARO, rappresentata e difesa dall’avvocato ANNA FABIANI;
– ricorrente –
contro
UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA, in persona del Procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE BELLE ARTI 7, presso lo studio dell’avvocato ALESSIO GATTAMELATA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALFREDO BAZOLI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 7635/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 30/11/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 08/07/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO DI MARZIO.
RILEVATO
Che:
1. – R.S. ricorre per un mezzo illustrato da memoria, nei confronti della Unione di Banche Italiane Banca S.p.A., contro la sentenza del 30 novembre 2017 con cui la Corte d’appello di Roma ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dalla R. avverso sentenza del Tribunale di Viterbo che aveva respinto la sua domanda volta alla dichiarazione di risoluzione per inadempimento di un ordine di acquisto del 19 febbraio 2001, di obbligazioni Argentina.
2. – Unione di Banche Italiane U.B.I. Banca S.p.A. resiste con controricorso.
CONSIDERATO
Che:
3. – Il ricorso contiene un unico motivo volto a denunciare violazione o falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4.
Ritenuto che:
4. – Il Collegio ha disposto la redazione del provvedimento in forma semplificata.
5. – Il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1.
La Corte territoriale, dopo aver dato atto che il primo giudice aveva seguito un ragionamento presuntivo, dal quale aveva tratto il convincimento che la R. fosse stata adeguatamente informata dei caratteri e della rischiosità dell’investimento che si apprestava ad eseguire in obbligazioni Argentina, ha osservato che, a fronte di tale ragionamento logico-giuridico di natura presuntiva, l’appellante avesse perseverato nel dolersi dell’inadeguatezza dell’avvertimento ricevuto, senza cimentarsi, in tal modo, con la motivazione addotta dalla Corte territoriale. Insomma, la Corte d’appello ha evidenziato che l’atto d’appello non conteneva una parte argomentativa volta ad abbattere il ragionamento presuntivo svolto dal primo giudice in ordine alla adeguatezza dell’informazione somministrata alla investitrice, ma si limitava a riproporre un argomento difensivo già superato dal Tribunale attraverso il ragionamento svolto. Di qui l’inammissibilità dell’appello.
Orbene, siffatta affermazione è pienamente conforme alla giurisprudenza di questa Corte.
Già nel vigore dell’art. 342 c.p.c. nel testo anteriore alla novella di cui al D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni in L. 7 agosto 2012, n. 134, applicabile nella specie, l’appello si proponeva con citazione contenente, tra l’altro, “i motivi specifici dell’impugnazione”. L’appello, ha in proposito precisato questa Corte, non rappresenta più il mezzo per passare da uno all’altro esame della causa, secondo il modello del novum iudicium, ma consiste in una revisio fondata sulla denunzia di specifici vizi di ingiustizia o nullità della sentenza impugnata, sicchè l’appellante è tenuto a fornire la dimostrazione della fondatezza delle singole censure mosse alle singole statuizioni offerte dalla sentenza impugnata, il cui riesame è chiesto per ottenere la riforma del capo decisorio appellato. E’ stato riguardo evidenziato che l’appello “deve contenere, “i motivi specifici dell’impugnazione”. Il che sta ad indicare che l’atto d’appello non può limitarsi ad individuare le “statuizioni” concretamente impugnate e cosi i capi di sentenza non ancora destinati a passare in giudicato ex art. 329, c.p.c., cpv, ma deve contenere anche le argomentazioni dirette a confutare la validità delle ragioni poste dal primo giudice a fondamento della soluzione delle singole questioni su cui si regge la decisione… e, quindi, non può non indicare le singole “questioni” sulle quali il giudice ad quem e chiamato a decidere…, sostituendo o meno per ciascuna di esse soluzioni diverse da quelle adottate in prime cure” (Cass., Sez. Un., 23 dicembre 2005, n. 28498). L’appello, in altre parole, “è dato alla parte contro l’ingiustizia della sentenza di primo grado ed è rimessa alla stessa parte, per il principio dispositivo, la determinazione del fatti nei quali l’ingiustizia si concreta, con la conseguenza della esigenza assoluta della motivazione, quale elemento inseparabile dalla postulazione dell’ingiustizia e con l’ulteriore conseguenza che, in difetto di tale motivazione del vizio denunciato, il giudice del gravame non può procedere alla revisio prioris instantiae” (Cass., Sez. Un., 29 gennaio 2000, n. 16). In tale ottica, è divenuto ius receptum, nella giurisprudenza di questa Corte, il principio secondo cui il requisito della specificità dei motivi di cui all’art. 342 c.p.c. postula che alle argomentazioni della sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell’appellante, finalizzate ad inficiare il fondamento logico-giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una sentenza scindibili dalle argomentazioni che la sorreggono. L’appello deve cioè necessariamente contenere una parte argomentativa idonea a contrastare la motivazione della sentenza impugnata.
Siffatto indirizzo, senza che occorra misurarsi con l’attuale formulazione dell’art. 342 c.p.c., che certo non ha attenuato l’onere di specificazione dei motivi, trova conferma e non smentita in Cass., Sez. Un., 16 novembre 2017, n. 27199 (che la ricorrente richiama in ricorso indicandola con un numero peraltro errato), la quale si colloca sulla scia dell’indirizzo di cui si è dato conto, laddove ripete che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
6. – Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 2.600,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, dichiarando, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sesta sezione civile, il 8 luglio 2019.
Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2019