Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.30610 del 25/11/2019

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE sul ricorso 29488-2018 proposto da:

A.F., A.A., A.L., elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato FAUSTO A.;

– ricorrenti –

contro

C.M., S.L., S.G., in proprio e nella qualità di eredi di C.E., elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato VINCENZO DI LORENZO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 21915/2017 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 21/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/09/2019 dal Presidente Relatore Dott. ENRICO SCODITTI.

RILEVATO

che:

secondo quanto esposto in ricorso, A.A., A.L. e A.F. proposero ricorso per cassazione, nei confronti di C.M., S.L. e S.G. in relazione alla sentenza n. 974 del 2015, depositata dalla Corte d’Appello di L’Aquila con la quale era stato dichiarato inammissibile perchè tardivo l’appello proposto dagli A. avverso la sentenza di rigetto dell’opposizione dagli stessi proposta contro l’esecuzione di un provvedimento (indicato come avente natura cautelare, sommaria e possessoria) emesso nei loro confronti dal collegio in sede di reclamo. Questa Corte dichiarò inammissibile il ricorso per essere stato tardivamente notificato.

Hanno proposto ricorso per revocazione A.A., A.L. e A.F. e resistono con unico controricorso S.L., C.M. e S.G.. Il relatore ha ravvisato un’ipotesi d’inammissibilità del ricorso. Il Presidente ha fissato l’adunanza della Corte e sono seguite le comunicazioni di rito. E’ stato disposto rinvio a nuovo ruolo a seguito di istanza di ricusazione del relatore dichiarata inammissibile.

CONSIDERATO

che:

con il ricorso si chiede la correzione dell’errore materiale e la revocazione della sentenza di legittimità per le seguenti ragioni: la notifica del ricorso era tempestiva dovendosi scindere gli effetti della notifica ai fini degli adempimenti della parte notificante, sicchè per il notificante la notifica si era perfezionata con la generazione della ricevuta di accettazione; vi era mera irregolarità, non tardività della notifica, che si era comunque sanata con la partecipazione al giudizio della parte controricorrente, con raggiungimento quindi dello scopo del ricorso; stanti le domande cumulate all’opposizione all’esecuzione, trova applicazione la sospensione feriale del termine.

Il ricorso è inammissibile. In primo luogo va rilevata la tardività del ricorso perchè, in relazione alla sentenza depositata il 21 settembre 2017 il ricorso è stato notificato in data 21 settembre 2018, nonostante l’esistenza del termine semestrale per l’impugnazione essendo stato introdotto il giudizio con atto notificato in data 19 gennaio 2011.

Il ricorso è comunque inammissibile per carenza del requisito di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3.

La domanda di revocazione della sentenza della Corte di cassazione per errore di fatto deve contenere, a pena di inammissibilità, oltre all’indicazione del motivo della revocazione, prescritta dall’art. 398 c.p.c., comma 2, anche la sommaria esposizione dei fatti di causa, richiesta dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, al fine di rendere agevole la comprensione della questione controversa e dei profili di censura formulati, in immediato coordinamento con il contenuto della sentenza impugnata (fra le tante, da ultimo, Cass. 1 giugno 2018, n. 14126). Il ricorso è del tutto carente del requisito della sommaria esposizione dei fatti di causa vertendo esclusivamente sulle ragioni per le quali la sentenza di legittimità sarebbe, come si legge nel ricorso, da correggere per gli errori materiali e da revocare.

Va rammentato che il requisito dell’esposizione sommaria dei fatti deve consistere in una esposizione che deve garantire alla Corte di cassazione, di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass. sez. un. 11653 del 2006). La prescrizione del requisito risponde non ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass. sez. un. 2602 del 2003). Stante tale funzione, per soddisfare il requisito imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni.

Tali elementi vanno indicati in modo sommario, come prevede la norma, e sono, soprattutto con riferimento ai gradi di merito, mancanti nel ricorso in esame.

E’ appena il caso di aggiungere che anche i motivi di ricorso sono inammissibili. Va premesso che nel ricorso, a partire dalla stessa intestazione, si chiede sia la correzione dell’errore materiale che la revocazione, ingenerando così equivoci in ordine allo scopo del ricorso e facendo perdere specificità ai motivi di ricorso. Non si comprende quindi se la parte ricorrente si dolga di un’erronea percezione degli atti di causa o di una svista materiale rimediabile mediante la mera correzione di errore materiale.

In ogni caso i motivi di ricorso proposti non attengono ad un errore di fatto, ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4. Ricorre tale ipotesi quando la decisione appaia fondata, in tutto o in parte, esplicitandone e rappresentandone la decisività, sull’affermazione di esistenza o inesistenza di un fatto che, per converso, la realtà effettiva (quale documentata in atti) induce, rispettivamente, ad escludere od affermare, così che il fatto in questione sia percepito e portato ad emersione nello stesso giudizio di cassazione, nonchè posto a fondamento dell’argomentazione logico-giuridica conseguentemente adottata dal giudice di legittimità. I motivi di revocazione indicati dall’odierna parte ricorrente incidono invece al livello del giudizio di diritto circa la tempestività della notifica del ricorso. Il combinato disposto dell’art. 391 bis c.p.c., e dell’art. 395 c.p.c., n. 4, non prevede come causa di revocazione della sentenza di cassazione l’errore di diritto, sostanziale o processuale, e l’errore di giudizio o di valutazione (fra le tante, da ultimo, Cass. Sez. U. 11 aprile 2018, n. 8984).

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene disatteso, non sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto al T.U. di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 il comma 1 – quater, della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 12 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2019

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472