Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.30620 del 25/11/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. SCALDAFFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25870-2018 proposto da:

D.Y., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato LAURA ROTA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO ***** COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI MILANO;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositato il 31/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. TERRUSI FRANCESCO.

RILEVATO

che:

D.Y. ricorre per cassazione con tre motivi avverso il decreto del tribunale di Milano in data 31-7-2018, che ha respinto la sua domanda di protezione internazionale e umanitaria;

il ministero dell’Interno è rimasto intimato.

CONSIDERATO

che:

il ricorso è inammissibile per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13;

tale norma impone che la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione sia conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato;

impone inoltre che, a tal fine, il difensore certifichi la data di rilascio in suo favore della procura medesima;

nel caso di specie il ricorso presenta la procura su foglio separato e spillato in calce, ma niente consente di dire che la procura sia stata giustappunto rilasciata dopo la comunicazione del provvedimento impugnato, atteso che sulla procura anzidetta non risulta apposta nè la data di conferimento, nè attestazione veruna.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 10 settembre 2019.

Depositato in cancelleria il 25 novembre 2019

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