Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.30625 del 25/11/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. SCALDAFFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1972-2019 proposto da:

C.E.N., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati MASSIMO CARLO SEREGNI, TIZIANA ARESI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO ***** COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI MILANO, PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA DI MILANO;

– intimati –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositato il 20/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. DOLMETTA ALDO ANGELO.

FATTO E DIRITTO

1.- C.E.N., cittadino nigeriano, ha presentato ricorso avanti al Tribunale di Milano nei confronti del provvedimento della Commissione territoriale di diniego di diniego di riconoscimento della protezione internazionale (status di rifugiato; protezione sussidiaria), come pure di quello di riconoscimento della protezione umanitaria.

Con decreto depositato in data 20 febbraio 2018, il Tribunale milanese ha rigettato il ricorso.

2.- Il Tribunale – dopo avere escluso la necessità di procedere a una nuova audizione del ricorrente, pure non essendo disponibile la videoregistrazione del colloquio avanti la Commissione – ha ritenuto non credibile il racconto del richiedente circa le ragioni del suo espatrio, rilevando che questi mostrava di possedere “notizie superficiali, oltre che abbastanza confuse, in ordine ai movimenti di liberazione del Biafra”, di cui pure dichiarava di avere fatto parte.

Quanto alla protezione sussidiaria, il decreto ha osservato che una situazione di conflitto armato, integrante gli estremi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) è ravvisabile solo nella “zona nord del Paese fino alla capitale Abujia”, senza interessare gli Stati del sud, “zona da cui il ricorrente proviene”.

In relazione alla protezione umanitaria, il decreto ha sottolineato la “ritenuta insussistenza di motivi di inclusione”.

3.- Avverso questo provvedimento ricorre C.E.N., articolando tre motivi di cassazione.

Il Ministero non svolto difese nel presente grado del giudizio.

4.- Il ricorrente censura il decreto del Tribunale milanese: (i) col primo motivo, per “violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 4 in relazione alla procedura di riconoscimento della protezione internazionale”, là dove ha stabilito di non dare ingresso ad audizione del richiedente, pur in assenza della videoregistrazione di quelle avvenuta avanti alla Commissione; (ii) col secondo motivo, “violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3” la credibilità del racconto del richiedente essendo stata valutata sulla base del “mero verbale di audizione avanti alla Commissione”; (iii) col terzo motivo, per “violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 8”, essendosi il decreto impugnato limitato a svolgere “considerazioni generiche” in ordine alla situazione socio-politica presentata nell’attuale dalla Nigeria.

5.- Il primo motivo di ricorso è fondato.

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, “nei procedimenti in materia di riconoscimento della protezione internazionale, in mancanza di videoregistrazione del colloquio con il richiedente dinnanzi alla commissione territoriale il giudice, nelle ipotesi previste dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 11, deve necessariamente fissare l’udienza di comparizione delle parti, configurandosi altrimenti la nullità del decreto pronunciato per violazione del principio del contraddittorio” (cfr. tra le altre, Cass., 23 maggio 2019, n. 14148).

L’accoglimento del primo motivo comporta assorbimento del secondo e del terzo motivo.

6.- Di conseguenza, il ricorso va accolto e il decreto cassato, con rinvio della controversia al Tribunale di Milano che, in diversa composizione, provvederà anche alle determinazioni relative alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa il decreto impugnato e rinvia la controversia al Tribunale di Milano che, in diversa composizione, provvederà anche alle determinazioni relative alle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile – 1, il 10 settembre 2019.

Depositato in cancelleria il 25 novembre 2019

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