Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.30687 del 25/11/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25377/2015 proposto da:

C.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. TOSCANI 95, presso lo studio dell’avvocato TERESA MARIA MANGANELLA, rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONINO TILLIECI;

– ricorrente –

contro

MOTONAUTICA F.LLI R. SRL in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. SECCHI 9, presso lo studio dell’avvocato VALERIO ZIMATORE, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ROSETTA COSENTINO, ATTILIO ZIMATORE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 711/2015 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 27/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 02/07/2019 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO.

RITENUTO

che la vicenda venuta all’esame di legittimità può riassumersi nei termini seguenti:

– il Tribunale, accolta la domanda di C.C. nei confronti della Motonautica F.lli R., risolse, per colpa della venditrice, il contratto con il quale il primo aveva acquistato dalla seconda un motoscafo, con contratto dell’agosto 1989, pattuendo come corrispettivo la permuta di un natante e il pagamento del residuo prezzo in contanti, alla consegna, stante che, nonostante il versamento, in data 23/3/1990, della parte prezzo di Lire 5.000.000, il compratore non aveva ricevuto comunicazioni in ordine alla consegna dell’imbarcazione;

– la Corte d’appello di Catanzaro, sull’impugnazione della Motonautica, rigettò la domanda del C. e accolse quella riconvenzionale della venditrice, così risolvendo il contratto per colpa del compratore, assegnando il diritto alla venditrice di trattenere le somme corrisposte in acconto dal C.;

ritenuto che la sentenza d’appello va di opposto avviso rispetto a quella di primo grado sulla base, in sintesi, delle seguenti considerazioni:

a) i contraenti non avevano indicato alcun termine per la consegna, che avrebbe dovuto essere effettuata, secondo la stessa citazione “in linea di massima (…) poco prima dell’inizio della stagione estiva dell’anno 1990”, essendo, invece, prevista la risoluzione nel caso in cui, decorsi 15 giorni dalla comunicazione, il compratore non avesse provveduto a ritirare il motoscafo, salvo il diritto al risarcimento del danno; inoltre la compratrice non era tenuta a responsabilità per l’eventuale ritardo nella consegna; per contro il C. non aveva messo in mora la venditrice;

b) la prova per testi (suffragata dal comportamento del C., valutabile ex art. 116 c.p.c. – si apprende dal controricorso che non si presentò all’interrogatorio formale -) confermava che la consegna era stata ritardata su richiesta del compratore, il quale aveva difficoltà a versare il saldo e, al fine di posticipare la esecuzione del contratto, aveva versato un acconto di Lire 5.000.000, nel marzo 1990, epoca nella quale la venditrice era, per contro, pronta ad effettuare la consegna;

ritenuto che avverso la decisione d’appello ricorre C.C. sulla base di due motivi e che resiste con controricorso la Motonautica, la quale ha anche depositato memoria illustrativa;

ritenuto che con il primo motivo il C. denunzia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1183 e 1453 c.c., nonchè violazione ed errata applicazione dell’art. 1341 c.c., assumendo che:

– la Corte d’appello non aveva rilevato, come, invece, avrebbe dovuto, che si era in presenza di condizioni generali di contratto, contenenti clausole vessatorie, in quanto ponevano un evidente squilibrio a vantaggio della venditrice;

– il comportamento del compratore era da reputarsi esemplare, avendo comunicato, trascorsa la stagione estiva 1990, di non avere più interesse all’acquisto, così manifestando la sua volontà risolutoria e nessun valore giuridico poteva assegnarsi alla successiva comunicazione della venditrice di volere eseguire il contratto.

CONSIDERATO

che il motivo non supera il vaglio d’ammissibilità per le ragioni che seguono:

a) quanto al profilo della dedotta vessatorietà di clausoletsi rileva la radicale novità della questione, nonchè la parimenti radicale aspecificità per difetto di autosufficienza, non essendo in questa sede conoscibile il contratto, non specificamente messo a disposizione del Collegio;

b) per la seconda parte il motivo, chiaramente indirizzato ad evocare, anche in questo caso, aspecifiche e sommarie ricostruzioni fattuali, non si confronta con la ratio decidendi (la sentenza chiarisce che non era stato pattuito un termine per la consegna del motoscafo, che la venditrice era esonerata per contratto da responsabilità per ritardo, che il contratto si risolveva di diritto nel caso in cui fosse decorso il termine di quindici giorni dal ricevimento dell’avviso, inoltrato dalla venditrice, che il bene era pronto per la consegna, senza che il compratore avesse corrisposto il prezzo e provveduto al ritiro, che, tenuto conto dell’epoca nella quale la Motonautica era pronta alla consegna, in mancanza di essenzialità del termine, la previsione della risoluzione valeva solo per la venditrice, la quale aveva intimato il ritiro e il pagamento del prezzo);

ritenuto che con il secondo motivo il ricorrente prospetta violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., art. 2721 c.c. e art. 232 c.p.c., assumendo:

– che l’interrogatorio formale del C. non aveva avuto luogo poichè alla fissata udienza era stato chiesto rinvio dal difensore, indi passato il processo alla sezione stralcio, alle udienze successive mai era stato presente il difensore del C., neppure in quelle nelle quali venne espletata la prova per testi;

– che il compratore aveva provato il versamento di Lire 5.000.000, ma la controparte non aveva dimostrato la sua disponibilità all’adempimento, non avendo comunicato alcunchè di scritto, a dispetto della clausola contrattuale;

– che, violando l’art. 2721 c.c., la sentenza aveva reputato potersi provare con testimoni una variazione essenziale del contratto di valore non esiguo, siccome si poteva trarre dal tenore dell’articolato testimoniale e, peraltro, l’addotta difficoltà economica del C. era inverosimile, in quanto, in contrasto con l’id quod, di essa in avrebbe reso partecipi i terzi (i testimoni);

considerato che anche questa seconda censura deve predicarsi inammissibile per quanto segue:

a) la pretesa giustificazione della omessa sottoposizione all’interrogatorio formale, oltre che assertiva, è, all’evidenza, priva di rilievo scusante, costituendo libera scelta processuale, esclusivamente imputabile alla parte chiamata a rendere l’interrogatorio, da intendersi quale complesso soggettivo costituito dall’assistito e rappresentato e dal suo avvocato, che lo assiste e rappresenta, prestarsi all’interrogatorio e, comunque, a partecipare alle udienze;

b) nel resto la censura non attinge, ancora una volta, la ratio decisoria; la sentenza d’appello ha ritenuto che le parti non avessero stabilito un termine per la consegna e che, come che sia, la circostanza che il natante (a tutto concedere) fosse stato pronto per la consegna solo nel novembre del 1990 non costituiva grave inadempimento per la venditrice; una tale ratio non risulta censurata;

considerato che le spese legali debbono seguire la soccombenza e che le stesse possono liquidarsi siccome in dispositivo, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonchè delle attività espletate;

considerato che ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte del ricorrente, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.700,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 2 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2019

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